12 marzo 2024

Le osservazioni delle associazioni al codice deontologico proposto dal CNDCEC e posto in pubblica consultazione

Autore: COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ANC – ANDOC - UNICO
Le Associazioni ANC, ANDOC e UNICO hanno presentato le loro osservazioni, entro il termine previsto dalla pubblica consultazione, sul nuovo codice deontologico proposto dal CNDCEC.

È stata ribadita dalle Associazioni l’inadeguatezza della tempistica riservata alla pubblica consultazione, che non ha permesso alla categoria di affrontare un dibattito interno partecipato e approfondito. È stato altresì fatto presente che sarebbe stato opportuno attuare prima la riforma della norma che regolamenta la professione (D. Lgs. 139/2005 vigente) e solo successivamente procedere all’armonizzazione delle norme interne (codice e regolamenti). Non è un caso che lo stravolgimento dell’iter adottato dal CNDCEC abbia fatto sì che alcuni articoli del codice deontologico proposto siano formulati in violazione di disposizioni di legge attuali.

Pur rappresentando l’opportunità di sospendere e rinviare la consultazione sul codice deontologico come pure l’opportunità che il Consiglio Nazionale condivida con la categoria le bozze del riformato D. Lgs 139/2005, le Associazioni hanno ritenuto di prendere parte alla consultazione attraverso il coinvolgimento degli iscritti, le cui indicazioni, infatti, sono state raccolte e sono confluite nel documento che le stesse hanno presentato al Consiglio Nazionale.

L’intera formulazione del nuovo codice deontologico si caratterizza per una eccessiva discrezionalità (vedasi le norme sui rapporti tra colleghi, sul compenso professionale, sui rapporti con i mezzi di informazione e di comunicazione sociale), aspetto questo sicuramente preoccupante soprattutto quando si riferisce a norme che contemplano provvedimenti sanzionatori e che quindi dovrebbero essere improntate alla determinatezza.

Senza contare norme anacronistiche che catapultano la categoria nel passato, ignorandone la storia degli ultimi vent’anni (articolo 44 - Informazione, pubblicità informativa e utilizzo dei titoli, comma 5) e altre che, in alcuni casi, sembrano voler comprimere il confronto e la libera espressione dei professionisti.
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