Commercialisti: in pubblica consultazione la proposta del nuovo codice deontologico
Autore: Redazione Fiscal Focus
Con l’informativa n. 22/2024 il CNDCEC rende noto che ha approvato la proposta di nuovo codice deontologico, in pubblica consultazione fino al 10 marzo 2024 al fine di acquisire eventuali osservazioni degli iscritti, dei Consigli degli Ordini e dei Consigli di disciplina, prima di procedere alla sua definitiva approvazione entro il prossimo mese di marzo. Le osservazioni potranno essere inviate all’indirizzo consultazionecodicedeontologico2024@commercialisti.it.
Tra le diverse novità del testo del nuovo codice si segnalano i seguenti punti:
si considera “professionista” o “iscritto” la società costituita ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 ed iscritta nell’Albo;
il Codice si applica anche alle società iscritte nell’Albo;
i tirocinanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche previste per i professionisti;
il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare le disposizioni del Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se e in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico se e in quanto compatibile con la vigente normativa nazionale;
coloro che sono iscritti ad Ordini professionali di altri Paesi e che esercitino legittimamente in Italia le attività professionali disciplinate dal decreto n. 139 del 2005 dovranno adempiere alle disposizioni del Codice;
configura illecito che dà luogo all’esercizio dell’azione disciplinare, con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge o dai regolamenti, l'inosservanza dei principi, doveri e regole di condotta previsti dalla legge o dal presente Codice, nonché ogni azione od omissione lesiva del decoro e del corretto esercizio della professione;
oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista. La sanzione è unica anche quando sia stata accertata la commissione di plurimi fatti aventi rilievo disciplinare;
le sanzioni devono essere proporzionate e adeguate alla gravità della condotta e alle conseguenze che possano derivare dalla medesima all’immagine della professione nonché, eventualmente, al cliente. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa, nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione;
il professionista che versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 4 del decreto n. 139 del 2005 deve astenersi dall’esercizio dell’attività professionale e chiedere la cancellazione dall’albo professionale, ferma restando la possibilità di chiedere l’iscrizione nell’elenco dei non esercenti;
il professionista deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale ogniqualvolta questo gliene faccia richiesta;
al professionista è fatto divieto di chiedere o ricevere da colleghi o da terzi in genere compensi, provvigioni, omaggi, riconoscimenti o vantaggi in cambio della presentazione di un cliente o di proposte di incarichi da attribuire agli stessi colleghi o ai terzi;
al professionista è fatto divieto offrire, senza esserne richiesto, con qualsiasi modalità le proprie prestazioni professionali al domicilio fisico o digitale degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
il professionista deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti o conoscibili, desuma che possa essere utilizzata al fine di realizzare una operazione illecita;
il professionista deve rendere noto preventivamente, in forma scritta, al cliente, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, nonché la misura del compenso, che deve essere adeguata all’importanza dell’opera, tramite un preventivo di massima, comprensivo di spese, oneri e contributi;
il professionista non può proporre o pubblicizzare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e strumento, prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici;
è vietato al professionista di avvalersi della collaborazione di soggetti che esercitano abusivamente la professione ovvero agevolare o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, rendere possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio della professione ovvero farne conseguire vantaggi economici.