Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha emanato il documento “Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 nelle società sottoposte a misure di prevenzione CAM”, realizzato dall’apposita Commissione di studio dello stesso Consiglio Nazionale, il quale ha esaminato il tema con lo sguardo dei professionisti a vario titolo coinvolti nelle procedure in oggetto: amministratori giudiziari, consulenti incaricati della redazione del modello, organismi di vigilanza.
Il suddetto documento evidenzia che, con l’introduzione dell’istituto del controllo giudiziario, il legislatore ha attribuito alle misure organizzative di cui al D. Lgs. n. 231/2001 un ruolo cruciale, assegnando al tribunale il potere d’imporne l’adozione. Successivamente, attraverso l’istituto della prevenzione collaborativa, il legislatore ha definitivamente ribadito l’importanza di tali misure, questa volta al fine di scongiurare il rischio dell’interdittiva antimafia per le imprese soggette, seppure occasionalmente, a tentativi d’infiltrazione criminale.
“L’adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nelle aziende sottoposte a misure di prevenzione, ovvero ritenute oggetto di tentativi di infiltrazione criminale – si sottolinea nell’introduzione al documento – è correttamente percepita quale strumento idoneo a limitare il rischio di infiltrazioni e facilitare il ripristino della legalità. In queste realtà imprenditoriali, l’introduzione dei protocolli e delle procedure che costituiscono il Modello 231 contribuisce altresì alla razionalizzazione e all’efficientamento dei processi, tutelando la gestione giudiziaria e garantendo una maggiore trasparenza delle attività e dei processi operativi. L’adozione e la diffusione di un Codice etico rappresentano ulteriori elementi che agevolano l’affermazione dei concetti dell’etica e della legalità”.
“Con il passare degli anni – si specifica ancora nel documento – dopo un primo periodo di osservazione, i tribunali hanno iniziato a richiedere specificamente agli amministratori giudiziari l’applicazione dei protocolli previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, previa specifica valutazione delle caratteristiche e dei rischi connessi alle attività dell’azienda sottoposta alle misure di prevenzione previste dal Codice antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011”.
Composizione del documento– Il Consiglio Nazionale, nel documento in commento, dopo aver effettuato un excursus sull’inquadramento generale ed il contesto normativo, si sofferma, nel capitolo successivo, sull’intervento normativo di riforma del Codice antimafia (CAM), per poi esaminare i principi applicativi delle misure di prevenzione nell’amministrazione giudiziaria.
A tal proposito, ci si sofferma su aspetti relativi al Modello 231 quale strumento evolutivo per il superamento della «mala gestio», sugli adempimenti connessi all’implementazione del Modello 231 ai sensi degli articoli 34 e 34-bis del CAM, nonché sul ruolo e le responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi dell’articolo 34 del CAM.
Il capitolo conclusivo del documento esamina il ruolo dell’Amministratore Giudiziario e del professionista incaricato nell’adozione del Modello 231, partendo dalla valutazione dell’idoneità del medesimo Modello, adottato dalla Società e dell’operato dell’Organismo di Vigilanza da parte del neonominato Amministratore Giudiziario.
La nomina dell’OdV, infatti, rappresenta uno dei requisiti essenziali ai fini dell’esonero della responsabilità amministrativa dell’ente, essendo tale organismo il motore indispensabile per la corretta attuazione del Modello 231 e, conseguentemente, per la validità esimente del medesimo.
Successivamente, il documento analizza il perimetro d’attività del professionista incaricato per l’implementazione del Modello 231 e, infine, i rapporti dello stesso professionista incaricato con l’amministrazione giudiziaria.
Il compito del professionista incaricato della redazione del compliance program della società sottoposta ad amministrazione giudiziaria, controllo giudiziario, ovvero prevenzione collaborativa è, all’evidenza, particolarmente delicato. Alle criticità tipiche e proprie dell’implementazione del Modello che rimedi a (presunti o effettivi) deficit di organizzazione e controllo, si aggiungono le complessità discendenti dalla necessità d’intercettare e valorizzare le aspettative, oltre che dell’organo di gestione, anche dei referenti della misura di prevenzione, in primis, l’Amministratore Giudiziario.
In allegato al documento del CNDCEC, inoltre, vi è lo schema di Modello 231 per le società in regime d’amministrazione giudiziaria dei beni e delle aziende (articolo 34, CAM).
In relazione all’intervento normativo implementato dal CAM ed atto alla previsione di misure di prevenzione patrimoniali ed amministrative che possano prevenire o limitare il rischio d’infiltrazione o contaminazioni mafiose, il suindicato articolo 34 disciplina l’amministrazione giudiziaria dei beni e delle aziende. L’obiettivo sotteso risiede nell’intenzione di risanare, ove non «bonificare», l’impresa a rischio infiltrazione o contaminazione di stampo mafioso, per arrivare ad un nuovo inserimento della stessa nel mercato di riferimento.