18 marzo 2016

Nuove indicazioni per la determinazione dei compensi

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Il DM n.140/2012 può costituire un utile riferimento per la determinazione del compenso dei sindaci.

Anche se la norma, infatti, trova applicazione esclusivamente nei casi di determinazione del compenso da parte del Giudice, deve ritenersi che la stessa possa rappresentare un utile parametro di riferimento, in quanto garanzia di equità, essendo le statuizioni direttamente riconducibili al Legislatore.

È questo quanto chiarisce il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 91/2016 del 17.03.2016, in risposta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

Il DM n.140/2012
Con il Decreto del Ministero della Giustizia n.140/2012 sono state definite la nuove modalità di liquidazione giudiziale dei compensi professionali, a seguito dell’abrogazione delle vecchie tariffe professionali ad opera del D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012.

L’art. 1 del Decreto in commento chiarisce quindi che “l’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto”.

I chiarimenti
L’incarico di componente di collegio sindacale deve essere necessariamente ritenuto a titolo oneroso, in quanto non è posto solo a tutela della società stessa, ma dei soggetti terzi, e il compenso è da qualificare come un aspetto essenziale per garantire la serietà e l’indipendenza della funzione.

È inoltre da ritenere che la conoscenza, sin dalla nomina, del compenso stesso, e l’invariabilità dello stesso vadano a rafforzare l’indipendenza dell’organo in commento.

Ma come determinare, in concreto, il compenso spettante ai sindaci?
Come viene chiarito nel richiamato PO, il compenso annuale dei sindaci deve essere stabilito nello statuto, e, laddove ciò non sia stato previsto, è necessario che sia l’assemblea a determinarlo per l’intera durata dell’ufficio.

Laddove né l’atto costitutivo né l’assemblea nulla abbiano previsto, sarà compito del Giudice determinare il compenso ai sensi dell’art. 2233 Cod. civ.

A tal fine il giudice potrà far riferimento a quanto previsto dall’art. 29 del DM n.140/2012, e a quanto stabilito dall’art. 22 dello stesso decreto, nel caso in cui il collegio sindacale sia anche incaricato della revisione legale dei conti.

Il Giudice, nel determinare il compenso dovrà poi tener altresì conto delle disposizioni di cui all’art. 2233 Cod. civ., in forza delle quali “la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.

In considerazione del fatto che le tariffe professionali sono state abrogate ad opera del’art. 9 del DL n.1/2012, ed pur se il DM n.140/2012 si concentra espressamente sui casi in cui la liquidazione del compenso sia effettuata dal Giudice, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha ritenuto che le parti, pur nella loro autonomia, possano utilizzare come riferimento i criteri fissati dal DM n.140/2012 per la determinazione del compenso.
Ciò in quanto i richiamati criteri offrono quantomeno la garanzia di poter essere considerati equi, essendo stati fissati dallo stesso Legislatore.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy