17 maggio 2017

Obbligo di copertura assicurativa: l’accertamento compete agli Ordini

Autore: ESTER ANNETTA
Il CNDCEC con l’informativa n. 28/2017 interviene in materia di obbligo assicurativo imposto al professionista e sui relativi compiti di vigilanza ricadenti sull’Ordine d’appartenenza.

Nel precisare anzitutto gli esatti termini in cui va inteso l’obbligo assicurativo secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, l’informativa chiarisce che la relativa copertura richiesta al professionista, in quanto diretta a risarcire gli eventuali danni derivati al cliente dall’esercizio della propria attività, presuppone necessariamente l’instaurazione di un rapporto professionale e, dunque – come peraltro precisato pure dalla relazione ministeriale d’accompagnamento al succitato DPR – vada riferita alla tradizionale “prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette”. Ne consegue che l’obbligo assicurativo non faccia carico al professionista per la sola circostanza di essere iscritto al relativo albo ma richieda, da un lato, l’espletamento effettivo dell’attività; dall’altro, che essa si svolga in relazione “diretta” con un cliente e pertanto siano da escludersi dall’ambito considerato le ipotesi in cui il professionista operi in esecuzione di un rapporto di lavoro dipendente.

L’informativa prosegue, inoltre, precisando che:
  • sebbene, a tenore della relazione ministeriale, i dipendenti dello studio professionale non siano tenuti alla stipula dell’assicurazione in quanto non assumono alcun rapporto diretto con la clientela, né l’art. 5 del citato DPR 137 preveda espressamente l’estensione della polizza del professionista alla copertura dei danni cagionati da praticanti, collaboratori e dipendenti, tuttavia tale estensione debba ritenersi necessaria;
  • con riferimento agli studi associati, la polizza assicurativa possa essere sottoscritta direttamente dallo studio, in quanto punto di aggregazione di interessi e quindi autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici - pur in difetto di personalità giuridica - e che occorra che la polizza contenga una previsione espressa ove si voglia operare l’estensione della copertura assicurativa anche agli associati ed agli eventuali consulenti dello studio;
  • è fatto obbligo di copertura assicurativa anche alle società tra professionisti in maniera autonoma rispetto ai singoli professionisti che la compongono. Ciò significa tanto che l’esistenza di singole polizze individuali in capo ai professionisti membri della società non esclude l’obbligo assicurativo di quest’ultima e, all’inverso, che il professionista che svolga anche attività professionale individuale fuori dalla STP dovrà stipulare autonomamente anche una propria polizza.

Con riguardo, poi, alla posizione degli Ordini circa il rispetto dell’obbligo assicurativo da parte degli iscritti - la cui violazione, si ribadisce, comporta illecito disciplinare - l’informativa precisa che in virtù del generale potere di vigilanza sull’osservanza delle norme professionali posto a loro carico, pur in difetto di una specifica prescrizione che imponga agli iscritti di comunicare l’avvenuta stipula della polizza assicurativa con indicazione dei suoi estremi all’Ordine, quest’ultimo deve richiedere periodicamente agli iscritti il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente tutti i riferimenti della copertura assicurativa da essi sottoscritta, compiendo anche delle indagini a campione sulla veridicità dei contenuti dichiarati. Ne consegue che l’accertamento del mancato adempimento dell’obbligo assicurativo comporta, da parte dell’Ordine, la trasmissione della relativa documentazione al Consiglio di Disciplina che aprirà il procedimento disciplinare – in forma semplificata - volto ad accertare la violazione commessa.
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