Con informativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, l’Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato l’aggiornamento 2022 della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007. Si tratta, nello specifico, degli stessi codici utilizzati ai fini fiscali per l’individuazione dell’attività esercitata delle imprese e degli esercenti arte e professione. Fra le modifiche di maggiore rilevanza quelle che interessano le attività degli studi commerciali, tributari e di revisione contabile.
La nuova classificazione, adottata a partire dal 1° aprile 2022, si svilupperà sulla base della sezione di iscrizione all’Albo unico. In tal senso, infatti, cambia il contenuto del codice attività 69.20.11, prima dedicato esclusivamente ai servizi forniti dai dottori commercialisti. Ora, sovrapponendosi agli iscritti della sezione A il nuovo codice Ateco 69.20.11 sarà relativo, genericamente, ai servizi forniti dai commercialisti, così includendo tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico e, quindi, anche i ragionieri commercialisti. Invece il codice Ateco 69.20.12, dedicato ai servizi forniti da esperti contabili, sarà destinato agli iscritti della sezione “B”.
Oltre la nota di servizio, oggetto di una specifica Informativa, la numero 33 del 21 marzo 2022, con la quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per voce dei suoi commissari, invita i soggetti interessati dalla nuova codifica alle opportune variazioni (in particolare i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti, partecipate da ragionieri commercialisti), è opportuno ribadire le regole mediante le quali addivenire alla variazione.
Secondo l’informativa dell’Istat, benché la nuova classificazione sia stata pubblicata per le esigenze di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 2022, per consentire la sua implementazione operativa, la nuova classificazione sarà adottata per le finalità statistiche e amministrative, quali quelle meramente tributarie, a partire dal 1° aprile 2022. Da questa data, in altri termini, partirà il countdown per procedere alle modifiche.
Ai sensi dell’
articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 della predetta norma, il contribuente deve farne dichiarazione all’Amministrazione Finanziaria entro 30 giorni. Tanto è necessario, non solo in presenza di variazioni sostanziali, quali possono essere la modifica dell’attività prevalente esercitata o la sua cessazione, ma anche in presenza di modificazioni apparentemente formali, quali quella in commento.
La variazione, profonda nel suo contenuto, del codice Ateco, è un evento che non può essere sottovalutato. Dal 1° gennaio 2022 i ragionieri commercialisti vedranno sottrarsi il codice attività a loro dedicato, appositamente limitato alle attività esercitabili dagli esperti contabili, e, di conseguenza, non sarà più corrispondente a quella, più ampia, dei ragionieri commercialisti. Per questo motivo, nonostante nulla cambi dal punto di vista sostanziale, né l’attività né il suo modo di esercitarla, i ragionieri non potranno esimersi da un adempimento dall’aspetto formale, ma dal contenuto assolutamente sostanziale.
Attenzione, pertanto, alla data che verrà indicata all’interno del modello di variazione. Assumendo rilevanza dal 1° aprile 2022, l’adeguamento del codice attività dovrà avvenire entro il 2 maggio 2022 (il 30 aprile cade di sabato), pena l’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 5, comma 6, del
Decreto Legislativo n. 471 del 1997, secondo il quale chiunque, essendovi obbligato, non provvede a una delle variazioni imposte dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è punito da una sanzione da 500 a 2.000 euro.