21 giugno 2013

Revisione legale: interruzione dell’incarico

Circolare Assonime n. 19

Autore: Redazione Fiscal Focus
La circolare di Assonime - Assonime con la circolare n 19/2013 ha illustrato il Regolamento del 28 dicembre 2012, n. 261 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito, ai casi e alle modalità di giusta causa di revoca, di dimissioni e di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale. Il D.L. 27 gennaio 2010, n. 39, nel disciplinare l’esercizio dell’attività di revisione legale, ha regolato tre ipotesi di cessazione anticipata del rapporto, ovvero la revoca del revisore da parte della società, le dimissioni del revisore, la risoluzione consensuale del rapporto. Le tre ipotesi sono definite con regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob. Sui profili indicati dalla legge, il Ministero ha svolto una consultazione, al termine della quale il MEF ha adottato il Regolamento 28 dicembre 2012, n. 261.

Esercizio della revisione legale
- La revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore esterno o dal collegio sindacale, nella società per azioni, o dall’organo di controllo (sindaco unico o dal collegio sindacale), nella società a responsabilità limitata. La revisione è esercitata necessariamente da un revisore esterno nei casi in cui la società redige il bilancio consolidato, rientri nella categoria degli enti di interesse pubblico, o se si tratta di una società controllata, controllante o soggetta a comune controllo di un ente di interesse pubblico. Se la revisione viene esercitata dall’organo di controllo, alle funzioni proprie di controllo sulla gestione, si aggiungono le funzioni in materia di revisione legale. In tale ipotesi si pone il problema di individuare la disciplina applicabile, in particolare, di stabilire se anche all’organo di controllo siano applicabili le regola sull’incarico di revisione legale contenute nel Decreto n. 39/2010. Il regolamento prende posizione su questi aspetti, e prevede che la cessazione dell’incarico da sindaco rimanga disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando esso eserciti l’attività di revisione legale.

La revoca per giusta causa - La revoca è l’atto con il quale la società assoggettata a revisione interrompe il rapporto con il revisore o con la società di revisione, prima della scadenza naturale dell’incarico. Essa può essere esercitata unicamente nel caso in cui sussista una giusta causa. Il legislatore esclude espressamente che le divergenze di opinioni in merito a un trattamento contabile o a una procedura di revisione costituiscano giusta causa di revoca. Le situazioni che costituiscono giusta causa sono individuate dal regolamento. L’art. 13 del Decreto legislativo n. 39/2010 prevede che l’assemblea della società assoggettata a revisione possa revocare l’incarico di revisione, sentito l’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, purché provveda contestualmente a conferire l’incarico a un altro revisore legale o a una società di revisione legale per evitare periodi di vacanza della funzione di revisione legale.

Dimissioni del revisore – Un’altra fattispecie di risoluzione anticipata del rapporto di revisione è rappresentata dalle dimissioni del revisore o della società di revisione, in particolare il revisore legale o la società di revisione legale possono dimettersi dall’incarico, salvo il risarcimento del danno. In ottemperanza alle previsioni contenute nel Decreto legislativo n. 39/2010, il regolamento definisce in maniera puntuale le circostanze idonee a motivare le dimissioni del revisore. Alcune delle circostanze considerate sono comuni alle fattispecie che costituiscono giusta causa di revoca.
Le dimissioni devono essere formulate in tempi e modi idonei a consentire alla società assoggettata a revisione di provvedere di conseguenza e di poter procedere all’affidamento di un nuovo incarico a un altro revisore legale o società di revisione legale. Sono fatti salvi i casi in cui il revisore o la società di revisione legale si trovino in una situazione di grave e comprovato impedimento.
Il regolamento precisa che il revisore o la società di revisione devono comunicare le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell’organo di controllo della società assoggettata a revisione.

La risoluzione consensuale - Le parti possono determinare consensualmente la risoluzione del contratto di revisione in questo caso l’unica condizione prevista è che sia garantita la continuità dell’attività di revisione. A differenza delle altre fattispecie di interruzione del rapporto, le parti vengono lasciate libere di sciogliere lo stesso ogni qualvolta sussista un comune accordo, e purché venga garantita la continuità dell’attività di revisione. Per quanto riguarda, il procedimento, l’assemblea, una volta acquisite le osservazioni del revisore legale o della società di revisione e sentito il parere dell’organo di controllo sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e il conferimento di un nuovo incarico a un altro revisore legale o società di revisione.
Anche nella risoluzione consensuale viene prevista la prorogatio del revisore uscente, fino all’acquisto di efficacia della deliberazione di conferimento del nuovo incarico e comunque non oltre sei mesi dopo la presentazione delle dimissioni.

Obblighi di comunicazione - Il D.L. n. 39/2010 impone sia alla società assoggettata a revisione sia al revisore o alla società di revisione un obbligo di comunicare l’intervenuta cessazione anticipata del rapporto di revisione alle autorità competenti. In particolare, la società sottoposta a revisione legale e il revisore legale (o la società di revisione) devono informare tempestivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, nel caso di revisione legale di un ente di interesse pubblico, la Consob in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni sulle ragioni della cessazione anticipata. Il regolamento si preoccupa infine di disciplinare gli effetti della cessazione anticipata dell’incarico sull’assunzione di altri incarichi presso la medesima società.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy