29 settembre 2023

Revisori: arrivate le sanzioni per mancata comunicazione incarichi e domicilio digitale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il MEF con un comunicato stampa del 26 settembre scorso rende noto che sono stati adottati i primi provvedimenti sanzionatori per la mancata comunicazione/aggiornamento degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro e della casella di PEC ora domicilio digitale.

Si ricorda, infatti, che dal 19 ottobre 2021 è in vigore il DM n.135/2021 riguardante la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione.

A seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuative il Mef ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti:
  • l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del DM 145/2012);
  • la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
Le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010 - da 50,00 Euro a 2.500,00 Euro – tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto, secondo cui il tipo e l'entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso:
  • la gravità e la durata della violazione;
  • il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;
  • la solidità finanziaria della persona responsabile;
  • l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati;
  • il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità vigilante;
  • precedenti violazioni della persona fisica o giuridica responsabile.
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