22 ottobre 2015

Revisori contabili: attenzione all'inattività

Autore: Pasqaule Pirone
Premessa – Il registro dei revisori è istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 39/2010.
Possono chiedere l'iscrizione al registro le persone fisiche che soddisfano determinati requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 dello stesso d.lgs. n. 39/2010, nonché le società che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 del predetto decreto e del relativo Regolamento attuativo.

Nello stesso registro dei revisori legali, è istituita altresì, la sezione denominata “Sezione dei revisori inattivi”.
La sezione dei revisori inattivi – Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DM n. 16/2013 (Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 39/2010), i revisori legali (sia persone fisiche che società) al momento della prima iscrizione nel registro sono inseriti nella sezione inattivi, per poi transitare nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del primo incarico di revisione legale ovvero con l'avvio di una collaborazione ad un'attività di revisione legale presso una società. Successivamente, il revisore può essere iscritto di nuovo nella sezione degli inattivi per mancanza di incarichi assunti nell’ambito di un determinato arco temporale. Il passaggio dalla sezione attivi a quella inattivi può avvenire d’ufficio o su richiesta del revisore stesso.
L’iscrizione d’ufficio - In particolare, l’iscrizione d’ufficio nella sezione inattivi del registro dei revisori avviene:
a) per i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi;
b) per i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione legale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q) del d.lgs. n. 39/2010, per tre anni consecutivi.
Una volta avviato il processo di collocamento d’ufficio nella sezione degli inattivi, ne è data comunicazione al revisore interessato, il quale a sua volta ha 30 giorni di tempo per dimostrare l’insussistenza dei requisiti (ad esempio può produrre l’incarico in essere conferitogli). Se i 30 giorni ricorrono inutilmente, il revisore è iscritto nella sezione inattivi.

L’iscrizione su richiesta - Oltre che d’ufficio, il passaggio dalla sezione attivi a quella inattivi può essere richiesta anche direttamente dal revisore, il quale, senza attendere il decorso dei tre anni consecutivi previsti per l’iscrizione d’ufficio, presenta una dichiarazione nella quale attesta di non avere incarichi in corso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisito il parere della Commissione, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.

Il ritorno tra i revisori attivi e l’obbligo formativo – Ai fini di un nuovo transito dalla sezione dei revisori inattivi all'elenco dei revisori attivi, il revisore legale, all'assunzione del primo incarico di revisione legale, ovvero la società di revisione legale per i revisori che iniziano una collaborazione ad un incarico di revisione legale presso la medesima società, sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'assunzione del detto incarico, a condizione che siano stati rispettati i relativi obblighi formativi previsti per i revisori inattivi. In merito a questi ultimi, è necessario che il revisore inattivo abbia preso parte ad un corso di formazione e aggiornamento, anche svolto a distanza con modalità telematiche, la cui partecipazione sia documentabile, della durata minima di 60 ore ed avente ad oggetto argomenti attinenti le materie elencate nell'articolo 4 del d. lgs. n. 39/2010, nonché le norme di aggiornamento professionale e gli aspetti applicativi connessi e deve essere svolto in conformità a specifici programmi definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corso non è più valido se decorrono due anni dalla data di conclusione senza che il revisore abbia assunto alcun incarico.
L’obbligo di formazione, tuttavia, non sussiste nel caso in cui il revisore ritorni dalla sezione inattivi alla sezione attivi in un arco temporale inferiore a 12 mesi.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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