7 ottobre 2021

Revisori legali: c’è il Regolamento per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori

In Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF che entrerà in vigore il 19 ottobre 2021

Autore: Pietro Mosella
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 237 del 04-10-2021) il decreto 8 luglio 2021, n. 135, del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) recante il “Regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 39/2010”.
Detto Regolamento disciplina il procedimento per l'adozione, da parte del MEF, delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24 del sopra citato decreto legislativo.

Lo stesso MEF vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto da parte degli iscritti nel registro e provvede ai conseguenti controlli sulla corretta applicazione delle previsioni dell'articolo 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, relativo al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Le violazioni sanzionabili – Come specifica l’articolo 2 del Regolamento in commento, il MEF applica le suddette sanzioni in relazione alle seguenti violazioni:
  • a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
  • b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi;
  • c) dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto e anche nei confronti del tirocinante (in quanto applicabili);
  • d) violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività come esplicati dal Codice dei principi di deontologia professionale, nonché dei principi di revisione e dagli altri atti integrativi dei predetti principi;
  • e) mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato;
  • f) mancanza, nella relazione di revisione e giudizio sul bilancio, dei requisiti previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010;
  • g) mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione.

Procedimento sanzionatorio– Il Regolamento in esame, al Capo II disciplina il procedimento sanzionatorio che inizia con l’accertamento, da parte del MEF, della violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.

Qualora le violazioni ascrivibili al revisore legale o alla società di revisione legale risultano da precedenti atti adottati nell'esercizio dei compiti di vigilanza, quale un verbale ispettivo o le risultanze di un controllo della qualità, tali atti sono allegati al verbale di accertamento, salvo che non se ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento si perfeziona con la redazione del relativo verbale che resta conservato agli atti del MEF.
L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto dalla commissione a mezzo lettera di contestazione degli addebiti. La contestazione degli addebiti è effettuata, quando possibile, immediatamente e, comunque, entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento, ovvero di trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.

La lettera di contestazione contiene la descrizione della violazione riscontrata, l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie, la comunicazione della data prevista di conclusione del procedimento, oltre che il riferimento all'attività di vigilanza svolta ed alla documentazione acquisita dalla quale sia emersa la violazione.

Il Regolamento disciplina le altre fasi che interessano il procedimento in questione, ovvero l’audizione dell’interessato, che avviene successivamente alla contestazione degli addebiti, la proposta di sanzione o di archiviazione, la conclusione del procedimento, i criteri per l’applicazione delle sanzioni e la prescrizione dell'azione disciplinare.

Procedimenti per violazioni specifiche –Determinati procedimenti si riferiscono a specifiche violazioni quali, ad esempio, quella dell’obbligo formativo. Il MEF, infatti, accerta, per ciascun revisore, il mancato adempimento agli obblighi della formazione professionale continua.
La lettera di contestazione degli addebiti è trasmessa individualmente ad ogni interessato al rispettivo domicilio digitale. Nel caso in cui la violazione dell'obbligo formativo non sia connotata da particolare gravità, tale da produrre l'irrogazione di sanzioni (di cui all'articolo 24, comma 1, lett. f), g) e h) del D. Lgs. n. 39/2010), non si procede all'audizione personale dell'interessato.

Il revisore può comprovare direttamente e personalmente di aver assolto l'obbligo formativo nel caso di partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati direttamente dal MEF.

Altre violazioni specifiche ed i relativi procedimenti che ne derivano, sono disciplinati in merito all’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei revisori legali persone fisiche e delle società di revisione, nonché all’inosservanza degli obblighi di comunicazione del domicilio digitale.
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