14 novembre 2024

Revisori della sostenibilità: validi i crediti formativi acquisiti nel 2024

I chiarimenti nella Circolare n. 37 della Ragioneria Generale dello Stato

Autore: Pietro Mosella
Con la Circolare n. 37 del 12 novembre 2024, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito agli iscritti al Registro della revisione legale, ulteriori istruzioni per la formazione continua nel triennio 2023-2025, con particolare riferimento agli obblighi formativi in materia di rendicontazione ed attestazione di sostenibilità, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18 del D. Lgs. n. 125/2024, modificativo del D. Lgs. n. 39/2010 e di recepimento della Direttiva UE 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive”.

La stessa Circolare, ha mantenuto l’impianto generale adottato nel triennio precedente ma, al contempo, ha brevemente anticipato alcune rilevanti novità introdotte dalla Direttiva UE 2022/2464 (poi recepite nell’ordinamento nazionale con il D. Lgs. n. 125/2024) in materia di formazione continua dei revisori legali, rinviando la compiuta regolamentazione degli aspetti oggetto di modifica al momento dell’effettivo recepimento di tale direttiva nell’ordinamento nazionale.

La Ragioneria Generale dello Stato, nel summenzionato documento di prassi, evidenzia che, il sopra citato D. Lgs. n. 125/2024, novellando il D. Lgs. n. 39/2010, ha previsto la graduale estensione del perimetro delle aziende coinvolte nella redazione dell’informativa di sostenibilità.
Quest’ultima, è soggetta ad un’attestazione esterna da parte del revisore legale o della società di revisione a tal fine incaricata.

Revisore della sostenibilità – La Circolare in commento ricorda dapprima che, è stata prevista la figura del “revisore della sostenibilità”, ossia del revisore legale iscritto nel Registro ed abilitato anche allo svolgimento dell’attività d’attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

Il soggetto incaricato della revisione, quindi, può essere designato anche per lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità e, il summenzionato decreto, regolamenta i requisiti professionali necessari per lo svolgimento di tale ulteriore attività di assurance e le relative modalità d’abilitazione.

Regime transitorio - Secondo quanto consentito dalla normativa europea, è stato previsto un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel Registro entro il 1° gennaio 2026 (articolo 18, D. Lgs. n. 125/2024).

In deroga, pertanto, al nuovo regime ordinario delineato per il tirocinio e l’esame d’abilitazione dagli articoli 3 e 4 del novellato D. Lgs. n. 39/2010, viene previsto che i revisori iscritti anteriormente alla data del 1° gennaio 2026, i quali intendano svolgere anche il lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono considerati abilitati a tale ulteriore attività, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità e producano domanda d’abilitazione con le modalità di cui all’articolo 6, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 39/2010, come introdotto dall’articolo 9, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 125/2024.

Il citato articolo 6, comma 1-bis, prevede, infatti, l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, per la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della domanda d’abilitazione e di trasmissione delle informazioni da parte dei revisori e delle società di revisione.

Rendicontazione di sostenibilità – Nelle more dell’emanazione del citato decreto ministeriale, la Ragioneria Generale ha ritenuto necessario fornire alcuni chiarimenti utili, al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni transitorie.

Dapprima, si ricorda che, il MEF, per consentire l’acquisizione o l’aggiornamento delle conoscenze sulle tematiche caratterizzanti la rendicontazione e la relativa attestazione in materia di sostenibilità ancor prima del recepimento della citata Direttiva UE 2022/2464, ha inserito nel Programma d’aggiornamento professionale del 2024 un apposito gruppo di argomenti, contraddistinto dalla lett. D), denominato “Rendicontazione di sostenibilità”. Tali materie, sono quelle riportate all’articolo 8, par. 3, della Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva UE 2022/2464.

La Circolare, a tal proposito, chiarisce che, tutti gli argomenti elencati nel citato gruppo D) del programma annuale 2024 ed indicati come non caratterizzanti la revisione legale, devono intendersi caratterizzanti ai fini degli obblighi formativi sulla rendicontazione di sostenibilità.

In secondo luogo, il documento di prassi precisa che, per gli anni formativi 2024 e 2025, gli iscritti al Registro che intendano presentare istanza finalizzata all’abilitazione al rilascio dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, dovranno aver maturato almeno cinque crediti annuali sulle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità entro la data di presentazione dell’istanza.

In attesa del decreto ministeriale di regolamentazione delle modalità di presentazione dell’istanza per il quale non sono previsti dalla norma primaria termini per l’adozione, quindi, la Ragioneria Generale rappresenta che, per le richieste d’abilitazione presentate nel 2025, saranno, altresì, ritenuti validi i crediti nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità acquisiti nel corso del 2024, anche antecedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 125/2024.

La stessa Ragioneria Generale sottolinea, inoltre, che a decorrere dall’anno successivo a quello della relativa abilitazione, i revisori iscritti al Registro saranno tenuti a rispettare gli obblighi di formazione continua previsti dal novellato articolo 5, comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. n. 39/2010, ovvero almeno 25 crediti formativi ogni anno, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale ed almeno 10 caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità.

Per consentire, infine, la tempestiva verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi richiesti per l’abilitazione ad attestatore della sostenibilità, la Circolare precisa che le società e gli enti accreditati per l’erogazione della formazione continua, nonché gli Albi di appartenenza e le società di revisione per la formazione equivalente, saranno tenuti, nel periodo transitorio, ad inviare con la massima sollecitudine le comunicazioni relative ai crediti acquisiti nelle materie di cui al Gruppo D) “Rendicontazione di sostenibilità” del Programma annuale 2024 (e, nel 2025, del futuro Programma annuale 2025), all’atto del completamento da parte dei discenti delle attività formative.
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