7 agosto 2015

Riforma dei fallimenti: “moderata soddisfazione” dei commercialisti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Una “moderata soddisfazione” è stata espressa dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti sulla conversione in Legge del Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

Le criticità del decreto messe in luce dalla categoria nelle scorse settimane sono infatti state in parte corrette.

Le nuove norme in tema di concordato preventivo -
Come noto, con il provvedimento in oggetto, è stato profondamente riformato l’istituto del concordato preventivo.

Tra le novità di maggior rilievo vi è la possibilità, da parte dei creditori, di avanzare proposte “concorrenti”, non limitando quindi al solo debitore la facoltà di presentare una proposta di concordato.

I commercialisti avevano sottolineato alcuni aspetti critici, ritendendo che dovesse essere sempre riconosciuta la preferenza del piano proposta dal debitore titolare dell’impresa.

Ebbene, la nuova formulazione della norma espressamente prevede che sia possibile presentare una proposta di concordato “concorrente” solo nel caso in cui il piano proposto dal debitore non soddisfi almeno il 40% dei crediti chirografari.
La percentuale scende al 30% nel caso di concordato con continuità aziendale.

Il ruolo centrale del professionista attestatore - Il Consiglio Nazionale esprime inoltre grande soddisfazione per il ruolo di importanza che continua ad essere riconosciuto all’attestatore nominato ai sensi dell’art. 67, comma terzo, lett.d), l.f..

A confermare il grande rilievo di questa figura si aggiunge anche la nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria di cui al nuovo art. 182 – septies l.f.: è infatti sempre il professionista designato ai sensi dell’art. 67, comma terzo, lett. d) ad essere chiamato ad attestare l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

I nuovi criteri per la nomina a curatore -
Nel decreto legge era stata inserita una nuova disposizione in virtù della quale il curatore doveva essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che apparissero adeguate al fine di poter redigere il programma di liquidazione entro 180 gg. dall'apertura del fallimento ed effettuare la liquidazione entro due anni dalla dichiarazione di fallimento.

La disposizione, oltre a far sorgere qualche preoccupazione tra i professionisti, era stata oggetto di forti critiche da parte di alcuni Autori, soprattutto in considerazione del fatto che non era stato chiarito in alcun modo cosa si dovesse intendere per struttura organizzativa e risorse adeguate.

Questa disposizione è stata però eliminata dalla legge di conversione, e, in questo senso, i Commercialisti esprimono grande soddisfazione.

Nulla da eccepire, invece, in merito all’ulteriore limitazione posta alla nomina di curatore fallimentare, relativa a coloro che abbiano concorso al dissesto dell’impresa.
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