Dottori commercialisti, dal 1° agosto le domande per il bonus asili nido erogato da Cdc (Cassa dottori commercialisti). Il rimborso riguarda le spese per le rette di asili nido e scuole dell’infanzia sostenute relative all’anno educativo settembre 2022 – luglio 2023 . E’ con la delibera del 5 aprile 2023 , che la cassa previdenziale dei dottori commercialisti (Cdc) ha istituito il bando per finanziare i figli dei propri iscritti. Il rimborso sarà pari alla spesa sostenuta e documentata, fino a un importo massimo di mille euro per ogni per ogni figlio.
L’istanza di rimborso non è accoglibile qualora la spesa oggetto del contributo sia inferiore a € 200,00. Nel caso in cui la spesa di cui si chiede il rimborso sia stata oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, la Cassa procederà a determinare il rimborso sulla spesa residua (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente).
Dote economica stanziata - Al fine di favorire la conciliazione fra il mantenimento e lo sviluppo dell’attività professionale e gli impegni familiari il Consiglio di Amministrazione ha stanziato Euro 2.000.000 per gli iscritti che hanno sostenuto per i propri figli (compresi i minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi) per l’anno educativo dal 01/09/2022 al 31/07/2023 spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia.
Beneficiari – Possono accedere al rimborso gli iscritti alla Cassa non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità, che hanno dichiarato per il periodo di imposta 2021 (modello redditi 2022) un reddito professionale fino a € 30.000,00. Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano i requisiti previsti dal bando la domanda può essere presentata da uno solo dei due. L’erogazione è sospesa in presenza di irregolarità contributiva.
Modalità e termine di presentazione - La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online DAS, disponibile sul sito
www.cnpadc.it, dal 01 agosto 2023 al 31 ottobre 2023. Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse. Dovrà essere presentata una singola domanda per ogni figlio per il quale si richiede il rimborso. All’interno del servizio online DAS sono previste delle dichiarazioni ( artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) da rendere in merito ad informazioni relative al minore, all’altro genitore e ai contributi eventualmente erogati per le spese oggetto del rimborso.
Documentazione da allegare alla domanda - Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
- documento di identità in corso di validità;
- in caso di minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo e/o in collocamento provvisorio ai coniugi copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso o la copia del provvedimento amministrativo dei servizi sociali autenticato contenente la data di ingresso del minore, la durata dell’affido e l’indicazione degli estremi dell’autorità minorile che ha dato inizio alla procedura;
- ricevute di pagamento fiscalmente valide, recanti l’indicazione dell’asilo nido/scuola dell’infanzia, che dovranno:
- a) riportare l’indicazione del figlio, ovvero del genitore iscritto (richiedente il contributo) o dell’altro genitore, purché rechino anche il nominativo del figlio;
- b) riferirsi alle spese di iscrizione e frequenza di cui all’art. 1 per l’anno educativo dal 1/9/2022 al 31/7/2023. Qualora le informazioni di cui alle lettere a) e b) non dovessero essere riportate nella ricevuta, è necessario allegare l’attestazione di iscrizione e frequenza rilasciata dall’asilo nido/scuola dell’infanzia frequentata, dalla quale dovranno risultare le generalità del richiedente e quelle del figlio. Nel caso di fatture indicanti la possibilità di pagamento successivo all’emissione o che rimandano a pagamento da perfezionare tramite bonifico bancario, è necessario allegare anche la documentazione dimostrativa del pagamento stesso.
Dichiarazioni non veritiere - Qualora, in seguito al controllo svolto dalla Cassa dottori commercialisti presso le Amministrazioni certificanti, emerga la non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni previste nella domanda di rimborso, il dichiarante è escluso dalla partecipazione, decade dai benefici previsti e, qualora li abbia già ottenuti, dovrà restituirli alla Cassa.
Inoltre, colui il quale ha rilasciato una o più dichiarazioni rivelatesi non veritiere non potrà partecipare a tutti i futuri Bandi/Iniziative che la Cassa adotterà nei due anni successivi all’assunzione dell’atto di esclusione.