La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperi Contabili (CNDCEC), con il documento di ricerca pubblicato il 14 febbraio 2024, hanno esaminato i profili civilistici dell'istituto di cui all'articolo 2506.1 del c.c., recentemente introdotto dal D. Lgs. n. 19/2023, in attuazione della Direttiva UE n. 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
Trattandosi di aspetti innovativi e considerato l'interesse riscontrato nella prassi professionale, i commercialisti hanno ritenuto opportuno approfondire la disciplina civilistica del nuovo istituto, illustrandone i tratti peculiari, nonché le criticità sorte in sede di prima interpretazione del testo normativo.
Il documento affronta anche profili strettamente operativi ed applicativi dell’operazione di scissione mediante scorporo e delle sue principali finalità, effettuando una ricognizione delle diversità riscontrate con la disciplina della scissione ordinaria e la disciplina del conferimento in natura.
La parte conclusiva, invece, espone alcune prime considerazioni in merito ai connessi aspetti di ordine contabile e fiscale.
Struttura del documento di ricerca – Nella parte introduttiva, il documento dei commercialisti ricorda che, la Direttiva (UE) 2019/2121, recepita dal D. Lgs. n. 19/2023, ha modificato la Direttiva (UE) 2017/1132, al fine di armonizzare le disposizioni concernenti le operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliere, nonché di rendere più articolata la disciplina delle fusioni societarie transfrontaliere già precedentemente armonizzata.
Con specifico riferimento alle operazioni di scissione transfrontaliera, la Direttiva (UE) 2019/2121 ha integrato e modificato la Direttiva (UE) 2017/1132 prevedendo, tra l’altro, l’introduzione della nozione di “scissione parziale”, contenuta adesso nell’articolo 160-ter, comma 1, n. 4, lett. b), della Direttiva (UE) 2017/1132 e di “scissione per scorporo” definita dal nuovo articolo 160-ter, comma 1, lett. c), della medesima Direttiva (UE), come l’operazione con cui “l
a società scissa trasferisce ad una o più società beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa”.
Il documento in esame si sofferma successivamente sull’analisi delle disposizioni previste dall’articolo 2506.1 del c.c., il quale, nella nuova formulazione introdotta dall’articolo 51, comma 3, del D. Lgs. n. 19/2023, prevede che «c
on la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività».
Il capitolo successivo del documento di ricerca, invece, approfondisce gli aspetti relativi all’applicabilità delle norme previste in materia di scissione alla scissione mediante scorporo e le relative norme specifiche. La collocazione del nuovo articolo 2506.1 del c.c. nella sezione III del Capo X, Titolo V, del Libro V del medesimo Codice, rubricata “Della scissione delle società”, a giudizio dei commercialisti non lascia dubbi alla circostanza che la scissione mediante scorporo sia da ritenersi a tutti gli effetti una scissione.
Alla scissione mediante scorporo – spiega il documento – sono, pertanto, applicabili, in linea di principio, oltre alle norme appositamente introdotte per esigenze di semplificazione, le norme generali previste in materia di scissione.
Il lavoro dei commercialisti si sofferma anche sui profili applicativi e le finalità della scissione mediante scorporo, in quanto, stante il principio di economicità degli strumenti giuridici, è stata ravvisata la possibilità d’effettuare attraverso un unico progetto, le seguenti operazioni complesse:
- a) una scissione mediante scorporo, la quale prevede che, alla società beneficiaria di nuova costituzione, partecipino per scissione più società da scorporare che assegnino parte del loro patrimonio alla new-co e le relative partecipazioni a sé stesse;
- b) una scissione di un’unica società a favore di una società di nuova costituzione, in parte mediante scorporo (con attribuzione delle relative azioni o quote della scissa) ed in parte con assegnazione delle partecipazioni nella beneficiaria ai soci della scissa.
Ulteriore aspetto esaminato dal documento di ricerca, è quello relativo alle differenze rispetto all’operazione di conferimento in natura. Quest’ultima, infatti, si configura come operazione alternativa alla scissione mediante scorporo, sebbene entrambe le operazioni – specificano i commercialisti – consentano di raggiungere un analogo risultato: sia la scissione mediante scorporo che il conferimento in natura, infatti, a fronte, rispettivamente, dell’assegnazione o del conferimento degli elementi patrimoniali alla società beneficiaria, comportano l’attribuzione di una partecipazione alla società scissa o conferente nella società beneficiaria, senza che si verifichi alcun depauperamento patrimoniale delle stesse, come invece accade nella scissione tradizionale.
Alcune considerazioni dei commercialisti sono poi effettuate in merito agli aspetti contabili, in quanto, al fine d’individuare il trattamento contabile dell’operazione di scissione mediante scorporo, in mancanza di ulteriori specifiche previsioni, gli stessi ritengono che, nella generalità delle ipotesi, l’operazione debba realizzarsi in continuità di valori contabili, in linea con la disciplina prevista per le tradizionali operazioni di scissione.
L’ultimo capitolo del documento, invece, accenna ai profili fiscali, evidenziando che, allo stato attuale, manca ancora una specifica disciplina che regoli gli aspetti fiscali dell’operazione di scissione mediante scorporo.
La lacuna normativa – affermano i commercialisti a tal proposito – dovrebbe essere colmata con l’attuazione della legge delega per la riforma fiscale che prevede, tra gli altri criteri direttivi, “
l’introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall’articolo 2506.1 del Codice Civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.