Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione ADR Commercialisti, hanno pubblicato le “Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
Il documento fornisce, appunto, le linee guida sui compensi del Gestore nell’ambito delle procedure disciplinate dal nuovo Codice della Crisi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 22 “Determinazione compensi e rimborsi spese dell’OCC” delle “Linee guida per la redazione dei Regolamenti OCC dei commercialisti”, pubblicato lo scorso 29 marzo dalla Fondazione ADR Commercialisti, con il fine di uniformare i comportamenti degli OCC (Organismi di Composizione della Crisi) appartenenti ai diversi Ordini territoriali relativamente alle regole che disciplinano la corresponsione dei compensi contenute nel D.M. n. 202 del 24 settembre 2014.
Il documento si propone, altresì, di dirimere le variegate problematiche legate alla determinazione dei compensi spettanti agli OCC e, in particolar modo, quelle afferenti alla percezione di acconti in talune ipotesi ed alla liquidazione dei compensi al termine della fase esecutiva delle procedure.
Struttura del documento -Nel complesso, sono diverse le tematiche affrontate dalle linee guida redatte dai commercialisti che riguardano, rispettivamente:
- i compensi e le spese;
- la quantificazione del compenso e la comunicazione del preventivo/contratto;
- la ripartizione degli acconti sul compenso ed il saldo finale;
- gli obblighi del debitore;
- i rapporti tra OCC e gestore;
- la ripartizione proporzionale del compenso;
- la prededucibilità dei crediti OCC.
Sono, inoltre, presenti anche due allegati: il modello “Comunicazione preventivo compensi e spese” (Allegato A) ed il modello “Lettera di incarico professionale” (Allegato B).
Le linee guida, redatte dal gruppo di lavoro CNDCEC “Metodi ADR”, si sono rese necessarie in mancanza di un orientamento univoco e generalmente riconosciuto e, per la predisposizione e stesura delle stesse, si è tenuto conto, in quanto condivisibili, delle più recenti pronunce giurisprudenziali (vedasi Sentenza n. 38/2023 Tribunale di Napoli del 22/03/2023 che riprende Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2019 n. 34105), nonché delle linee guida emanate da alcuni Tribunali (cfr. Tribunale di Ferrara) che hanno già affrontato la questione e che sono concordi nel dare prevalenza alla pattuizione tra le parti rispetto ad ogni altro criterio di liquidazione dei compensi.
Occorre, altresì, ricordare che, il Codice della Crisi, in aggiunta a quelli espressamente indicati da specifiche norme di legge, individua i crediti da considerare prededucibili sull’attivo della procedura. In particolare, l’articolo 6, comma 1, lett. a), del Codice, al fine d’incentivare e valorizzare le procedure di composizione assistita della crisi, statuisce la prededucibilità dei “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Le linee guida -L’articolo 22 delle “
Linee Guida, al fine della redazione dei regolamenti degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento”, pubblicato il 29 marzo 2023 dalla Fondazione ADR Commercialisti, prevede che “i compensi dell’OCC comprendono quelli per il Gestore della crisi, per l’OCC e l’eventuale rimborso delle spese anticipate”.
La normativa di riferimento in tema di determinazione dei compensi relativi alle attività di gestione della crisi da sovraindebitamento, come sopra anticipato, è il D.M. n. 202 del 24 settembre, il quale ha regolamentato e disciplinato gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (indicando, tra l’altro, i requisiti d’iscrizione nel Registro tenuto presso il Ministero e di qualificazione professionale e di onorabilità richiesti ai Gestori della crisi).
Come si osserva nel documento in esame, dalla data di entrata in vigore del citato D.M. n. 202/2014, l’Organismo di Composizione della Crisi, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, provvede alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, facendo riferimento a quanto disciplinato dagli artt. 14-18 del medesimo decreto ministeriale.
Di conseguenza, nei vari paragrafi del testo redatto dai commercialisti e qui in commento, sono indicate le linee guida per la pattuizione e la determinazione del compenso dell’OCC, nonché per la corresponsione di acconti sul compenso finale, da prevedere nelle diverse fasi delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dal CCII.
Sul punto, occorre precisare che, il medesimo documento, utilizza il termine “Gestore” per indicare il professionista incaricato dall’OCC al compimento delle funzioni previste dalla normativa.