Il Consiglio nazionale dei commercialisti, il Consiglio nazionale forense, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a definire i termini e le modalità di individuazione dei titoli e delle competenze professionali valutabili per il rilascio dell’attestazione di certificatore necessaria ai fini dell’iscrizione all’elenco dei certificatori del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. L’attività di certificatore del rischio fiscale è riservata dalla legge ai soli avvocati e commercialisti. L’elenco dei professionisti abilitati è tenuto dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rispettivamente per gli avvocati e per gli iscritti alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’iscrizione all’elenco presuppone la partecipazione a percorsi formativi, suddivisi in tre moduli e di durata complessiva di almeno ottanta ore, aventi ad oggetto le seguenti materie: sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, (per una durata pari ad almeno la metà del corso), principi contabili e diritto tributario.
Come stabilito nel protocollo, la conclusione di ciascun percorso formativo e il superamento di un successivo test di valutazione è attestato, per i rispettivi iscritti, dai due Consigli nazionali. Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei test di valutazione sono stabilite dai due Consigli nazionali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate.
Gli esoneri
Sono esonerati dalla frequenza e dai test gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati o alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che abbiano avuto formale incarico di progettazione, realizzazione e sviluppo di sistemi di controllo interno del rischio fiscale già validati dall’Agenzia delle entrate o che abbiano cooperato comprovatamente per almeno cinque anni, in qualità di responsabile dei rischi fiscali delle imprese in adempimento collaborativo, con i soggetti incaricati della progettazione, realizzazione e sviluppo di sistemi di controllo interno del rischio fiscale validati dall'Agenzia delle entrate. Esonerati anche gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati o alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano stati componenti di organismi di vigilanza o comitati endoconsiliari analoghi o abbiano svolto funzioni di Audit aziendale, per almeno due anni in Società ammesse, nei medesimi anni, al regime di adempimento collaborativo. Esonero valido anche per i professori universitari di prima e di seconda fascia di ruolo nelle discipline economico aziendali (settore scientifico-disciplinare: ECON-06/A ex SECS-P07) o di diritto tributario (settore scientifico-disciplinare: IUS 12), o di diritto tributario (settore scientifico-disciplinare: IUS 12), iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati o alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Sono invece esonerati sia dalla frequenza che dai test i professori universitari di prima e di seconda fascia abilitati all’insegnamento e ricercatori a tempo determinato (di tipo A e di tipo B) nelle discipline economico aziendali (settore scientifico-disciplinare: ECON-06/A ex SECS-P07) o di diritto tributario (settore scientifico-disciplinare: IUS 12), iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati o alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, limitatamente al modulo o ai moduli relativi all’ambito disciplinare di conseguimento dei predetti titoli. A loro si aggiungono anche gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati o alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, limitatamente al modulo relativo ai principi contabili, e gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati o alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o un Master universitario di II livello, limitatamente al modulo o ai moduli relativi all’ambito disciplinare di conseguimento dei predetti titoli e competenze professionali. Esonerati infine anche gli iscritti da almeno cinque anni che per almeno due anni abbiano, nell’ambito di imprese di grandi dimensioni ai sensi della Direttiva (UE) 2023/2765, aventi sede legale o sede fissa di affari in Italia (i) ricoperto il ruolo di responsabile fiscale, limitatamente al modulo relativo al diritto tributario; (ii) svolto funzioni di supervisione su sistemi di controllo interno del rischio fiscale nell’ambito di organismi di vigilanza o comitati endoconsiliari, all’uopo delegati, o della funzione di internal audit aziendale, ovvero funzioni di responsabile dei controlli di II livello (Tax Risk Manager), limitatamente al modulo relativo ai sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi.
I due Consigli Nazionali predispongono ed aggiornano l’elenco di rispettiva competenza. Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate è reso pubblico l’elenco complessivo distinto in due sezioni, rispettivamente per gli avvocati e gli iscritti alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
“Con questo protocollo – commenta il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti. Elbano de Nuccio – prende finalmente il via il percorso che porterà alla creazione degli elenchi dei colleghi abilitati a questa delicatissima funzione. L’esclusiva attribuita ai soli commercialisti e avvocati in questa materia è la certificazione della fiducia riposta dal legislatore nelle competenze delle nostre due professioni. Si tratta di una esclusiva importantissima, che ci carica di una grande responsabilità nei confronti del sistema imprenditoriale ed economico del nostro Paese, alla cui tenuta lavoreremo come sempre con serietà e affidabilità”.
"L’accordo – afferma il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco - è un passo significativo nel processo di attuazione del regime di adempimento collaborativo. Il coinvolgimento degli avvocati nella certificazione dei sistemi di controllo del rischio fiscale rappresenta un riconoscimento del ruolo centrale delle professioni ordinistiche nel rapporto tra i cittadini, il sistema imprenditoriale ed economico e lo Stato. Il protocollo definisce in modo chiaro le modalità di accesso all’elenco dei certificatori, introducendo requisiti rigorosi di competenza e continuità professionale, nonché un percorso formativo strutturato e qualificante. In tal modo, si garantisce l’elevato livello di preparazione e l’indipendenza necessari per assicurare la qualità della certificazione e la solidità del sistema”.
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