10 aprile 2025

Iscrizione elenco esperti indipendenti composizione negoziata

Autore: Paola Mauro
Si segnala il P.O. 35/2025 con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito indicazioni in merito ai requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di composizione negoziata della crisi d’impresa, in risposta a un quesito proveniente dall’Ordine di Rieti.

Quesiti

Esattamente, il citato Ordine territoriale, con riferimento alla procedura di iscrizione nell'elenco di cui al D.L. n. 118/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 147/2021 - in base al quale, ai sensi dell'art. 3, hanno diritto a essere iscritti all'elenco regionale degli esperti indipendenti i soggetti che: «a) iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d' impresa» - ha chiesto di sapere:
  • se un soggetto iscritto all'Albo, ma "non esercente", deve inviare la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale degli esperti indipendenti all'Ordine competente per territorio o alla CCIAA competente per territorio;
  • se le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa devono essere concluse o possono essere valutate anche quelle in itinere.

Risposta

Ebbene, premesso che l’iscrizione all’elenco degli esperti della composizione negoziata è attualmente disciplinata dall’art. 13, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), con riguardo ai requisiti che devono possedere i professionisti ordinistici, il CNDCEC ha fornito risposta negativa al primo dei due quesiti posti.

Nel P.O. n. 35/2025 si spiega che, «in base alle disposizioni di cui all’art. 34, comma 8, del d.lgs. n. 139/2005, recante l’Ordinamento della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile, l’iscrizione nell’elenco speciale è riservato a coloro che non possono esercitare la professione. Per costante orientamento di questo Consiglio Nazionale si ritiene che l’iscrizione nell’elenco speciale debba essere consentita a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 36 dell’Ordinamento professionale ai fini dell’iscrizione nell’Albo, versino in una delle situazioni di incompatibilità elencate nell’art. 4 dello stesso Ordinamento professionale. Ciò posto, considerato che l’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti della composizione negoziata appare finalizzata a consentire la nomina di un esperto indipendente tra professionisti che esercitano la professione nel momento in cui verranno nominati, al primo quesito non può fornirsi risposta positiva.»

Per quanto attiene al secondo quesito, nel P.O. n. 35/2025 il Consiglio Nazionale osserva che le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia (Circ. del 29 dicembre 2021) prevedono espressamente che il professionista possieda le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi d’impresa. Da tale assunto il Ministero di via Arenula fa discendere la prescrizione in base alla quale l’Ordine, nel valutare la domanda presentata dall’iscritto, sia tenuto a verificare l’effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti. Perciò, considerato quanto disposto dall’art. 13 D.lgs. n. 14/2019, che prevede espressamente che l’iscritto documenti di aver maturato le esperienze precedentemente alla presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco, il Consiglio Nazionale «reputa che si debba trattare di incarichi conclusi al momento della presentazione della domanda».
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