Con l’Informativa n. 126/2024 (allegato), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, a fronte dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 136/2024 recante Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019, è tornato a precisare alcuni aspetti relativi all’implementazione della piattaforma telematica nazionale e alle modalità di compilazione della scheda sintetica dell’esperto indipendente prevista dall’articolo 13, comma 5, C.C.I.I.
Si premette brevemente che la suddetta scheda viene messa a disposizione dei professionisti dalle Camere di Commercio tramite uno specifico supporto informatico, contiene informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto ed è compilata a cura del singolo professionista sulla base di un modello uniforme definito con il Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia avente come oggetto la definizione della struttura della piattaforma telematica nazionale, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui all’art. 13, comma 2, C.C.I.I.
Ciò premesso, nell’Informativa n. 126/2024, il C.N.D.C.E.C. precisa – fra l’altro - che la scheda sintetica viene resa disponibile dalla Piattaforma telematica al professionista iscritto nell’elenco che ne cura la diretta e personale compilazione, attenendosi al modello di redazione.
Le verifiche che l’Ordine è chiamato a effettuare – si legge ancora nel documento - possono avere quale oggetto unicamente gli aspetti e le informazioni che lo stesso Ordine può verificare in virtù delle prerogative che l’ordinamento professionale gli riconosce; l’ambito delle verifiche dell’Ordine è limitato ai dati contenuti nella parte iniziale della scheda e a quanto specificato nella prima sezione dedicata all’indicazione delle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, cui fa riferimento l’art. 13, comma 3, C.C.I.I. e che sono meglio precisate nella circolare del Ministero della Giustizia 29.12.2021, alle quali si vanno ad aggiungere quelle connesse agli incarichi ricevuti quale esperto nella composizione negoziata.
Il Consiglio Nazione ritiene, infine, che l’Ordine non possa esprimersi sia con riguardo a quei dati, non individuati nella normativa di rango primario, che l’esperto di sua iniziativa va a inserire nella seconda parte del modello e che vengono indicati come informazioni aggiuntive, sia in ordine alle informazioni che l’esperto va a inserire nella nota descrittiva, composta da massimo 2000 caratteri, con cui il professionista fornisce ulteriori chiarimenti di natura qualitativa circa le singole esperienze maturate e le specifiche operazioni di ristrutturazione per agevolare le Commissioni regionali preposte alla nomina nella valutazione dell’importanza dell’incarico svolto o dell’esperienza.
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