L’attività professionale può essere svolta dall’iscritto all’albo non solo come libero professionista, ma anche come dipendente di una società/ente. Di conseguenza, anche il tirocinio può essere svolto presso un dominus che eserciti attività professionale come dipendente.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 91 del 20 novembre 2023, con il quale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha fornito chiarimenti a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale.
Quest’ultimo, ha chiesto al Consiglio Nazionale ragguagli in merito a quanto affermato nel Pronto Ordini n. 248/2017, in relazione alla possibilità di svolgere il tirocinio presso un dominus che eserciti attività professionale come dipendente.
Il medesimo Ordine territoriale chiede, inoltre, chiarimenti in merito alla possibilità affermata nel Pronto Ordini n. 80/2011 per l’iscritto dipendente presso una società di revisione, di avere un tirocinante (previo, naturalmente, consenso del datore di lavoro).
Il parere del CNDCEC – Il Consiglio Nazionale, riguardo al richiamato Pronto Ordini n. 248/2017, ricorda che, come affermato nello stesso, l’attività professionale può essere svolta dall’iscritto all’albo non solo come libero professionista, ma anche come dipendente di una società/ente.
Le attività svolte da un iscritto dipendente che possono essere considerate “attività professionali”, sono quelle oggetto della professione, individuate dall’articolo 1 del D. Lgs. n. 139/2005.
Per quanto riguarda la documentazione da presentare all’Ordine all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione nel registro da parte del tirocinante, il Consiglio Nazionale specifica che, nel caso in cui il dominus svolga la propria attività professionale come dipendente, dovrà essere indicato il suo orario di lavoro presso l’ente/società.
Lo stesso CNDCEC ritiene opportuno in questi casi, inoltre, acquisire da parte dell’iscritto anche una dichiarazione sostituiva di atto notorio, ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000, relativa al suo inquadramento all’interno dell’ente/società ed alle attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente.
Nel Pronto Ordini in esame, il Consiglio Nazionale effettua un’ulteriore osservazione: verosimilmente, il professionista che è in grado di formare il tirocinante per almeno 20 ore settimanali (come richiesto dal Regolamento del tirocinio), avrà anche il suo domicilio professionale presso l’ente/società del quale è dipendente.
Ciò, è quello che normalmente accade quanto il professionista esercita la sua attività come dipendente di una società di revisione.
Con riferimento specifico alla possibilità per il professionista dipendente di una società di revisione di avere un tirocinante (P.O. n. 80/2011), il Consiglio Nazionale rinvia, invece, al contenuto dell’Informativa n. 23/2011.
L’attività di revisione - si precisa ancora nel Pronto Ordini in commento - è sicuramente un’attività rientrante tra le attività professionali e, quindi, a giudizio del CNDCEC, è idonea ad essere oggetto del tirocinio necessario per l’accesso alla professione.
Per quanto riguarda, infine, il quesito posto dall’Ordine territoriale relativo all’eventuale annotazione nell’albo, del non esercizio della professione da parte degli iscritti, il Consiglio Nazionale ritiene che, questo, non sia un dato rilevante al fine della tenuta dell’albo stesso, in quanto per l’iscrizione non è richiesto l’effettivo esercizio della professione (e neanche il possesso di partita IVA).
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