È trascorso un altro anno di (in)formazione Fiscal Focus e la fine di ogni anno rappresenta tempo di bilanci, tempo di riflessioni. Non su quanto e come sia cresciuta o possa ancora crescere la nostra testata, ma, più in generale, sul ruolo della stampa specializzata a tutela della “verità”, una verità che, entro certi limiti, deve caratterizzare questioni tecniche e molto delicate che quotidianamente trattiamo non solo nei nostri articoli o nei nostri corsi, ma anche nei nostri studi.
La salvaguardia delle verità che a noi interessano non può prescindere da una serie di principi del vivere civile innanzitutto, ma anche di carattere deontologico. Non ci si può non curare delle norme deontologiche tenendo conto che chi si occupa di formazione/informazione sulle pagine della stampa specializzata è quasi sempre un professionista iscritto ad un ordine: un dottore commercialista, un consulente del lavoro, un avvocato, un giornalista professionista o pubblicista, ecc. Ci sono poi i professionisti delle materie economico-giuridiche che occupandosi di informazione decidono di iscriversi anche all’ordine dei giornalisti. In quel caso le norme deontologiche da tenere a mente sono di più e devono conciliarsi tra loro.
Con riferimento alla tutela della verità cui accennavamo, indipendentemente dalle iscrizioni professionali degli autori, vengono in risalto alcune disposizioni del «Testo unico dei doveri del giornalista» vigente dal 1° gennaio 2021. Così, nell’articolo 1 del richiamato testo unico si legge che «È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede». In coerenza con tale principio ispiratore del codice deontologico dei giornalisti, il successivo articolo 2 nel quale, tra l’altro, si ravvisa che il giornalista «difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti».
Anche se la deontologia riguarda ogni branca del giornalismo, in queste semplici disposizioni è possibile scorgere quello a cui la stampa specializzata è chiamata: riportare notizie afferenti questioni tecniche, rispettando in primis l’immagine di persone e istituzioni, ma con diritto di critica e con libertà di opinione. Chi si occupa di informazione professionale, infatti, ha doveri un po’ differenti da chi si occupa di cronaca. Non è possibile, ad esempio, immaginare che uno di noi si limiti a riportare la notizia della promulgazione di una norma senza entrare nel merito della stessa e senza evidenziare, se necessario, un vulnus o semplicemente una svista o una fattispecie che nella realtà può aver luogo cui quella legge non ha pensato.
A seguito di queste riflessioni, si potrebbe porre un dubbio. I principi sinora enunciati confliggono con le regole deontologiche che dominano le professioni economico-giuridiche da noi esercitate? La risposta non può che essere negativa. Si prendano a riferimento i vigenti codici deontologici per i consulenti del lavoro e per i dottori commercialisti e gli esperti contabili. L’articolo 7 del primo sancisce che «il Consulente del Lavoro ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica ed intellettuale e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura». Allo stesso modo, l’articolo 7 (neanche a farlo apposta) del secondo impone che «Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale». Quest’autonomia di pensiero e di giudizio non può che trovare corrispondenza nella libertà di informazione e di critica di cui al «Testo unico dei doveri del giornalista» cui si è fatta menzione poc’anzi. Naturalmente, nell’effettuazione di tali attività (in)formative il professionista deve tenere il massimo decoro tutelando i terzi. Non a caso, l’articolo 21 del codice deontologico dei consulenti del lavoro prescrive che il professionista non debba compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi garantendo un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale della pubblica amministrazione e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell’esercizio della professione. Sulla stessa lunghezza d’onda gli articoli 38, 39 e 40 che compongono il Capo 6 del codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’articolo 38, in particolare, afferma che il professionista si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale e all’insegna del reciproco rispetto. Il tutto in modo assolutamente coerente con la tutela della personalità altrui imposta dall’articolo 1 del «Testo unico dei doveri del giornalista».
Orbene, nell’anno oramai concluso, Fiscal Focus ha cercato di fare proprio questo. Offrire un’informazione professionale scevra da ogni tipo di condizionamento, obiettiva, stimolante per la risoluzione di questioni ancora aperte. Il tutto nel rispetto di professionisti, persone e Istituzioni. Porgendo delle scuse se, non essendo nessuno infallibile, a volte può essere accaduto che non ci siamo riusciti. D’altronde la perfezione non appartiene all’uomo.
Con l’impegno di cercare di fare ancor meglio nel 2025 che auguriamo essere per tutti un anno foriero di gioie e successi di ogni tipo.