Il Fisco richiama preliminarmente l’ambito del
quadro normativo concernente le
limitazioni introdotte all’utilizzo delle detrazioni fiscali relative alle detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie nelle forme dello sconto in fattura e cessione del credito, sottolinea che, da ultimo, il
Dl n.39/2024 ha introdotto un’ulteriore restrizione dell’applicazione delle deroghe di cui all’art.2, comma 2 e 3, del
Dl n.11/2023, convertito con modificazioni dalla legge n.38/2023, prevedendo al
comma 5 che: “le disposizioni di cui ai menzionati commi del citato Dl n.11/2023 non si applicano agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto,
non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
Dunque, il comma 5 prevede che, per gli interventi edilizi per i quali opera la
deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, detta deroga non ha effetto nei casi in cui, nonostante la
presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente al 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del Dl n.11/2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per
lavori già effettuati al 30 marzo 2024 ossia alla data di entrata in vigore del Dl n.39/2024.
Quindi, l’applicabilità della deroga opera solo al contemporaneo ricorrere, al 30 marzo 2024, delle seguenti
condizioni:
- a) l’ avvenuta esecuzione dei lavori;
- b) il sostenimento dei relativi costi;
- c) la documentazione di questi mediante fattura.
Alla luce di quanto premesso, si ritiene che l’
applicabilità della deroga operi laddove, al 30 marzo 2024, ricorrano congiuntamente tutte le condizioni richieste dalla norma stessa. Pertanto, in assenza di specifiche preclusioni, il pagamento relativo a “lavori già effettuati”, eseguito entro la data del 30 marzo 2024, consente di esercitare l’opzione anche con riferimento alle spese riferite agli interventi indicati nella
comunicazione di inizio lavoro asseverata o nel diverso titolo abilitativo richiesto, nonché nell’accordo vincolante in caso di interventi di “
edilizia libera”, sostenute successivamente a tale data.
La “
condizione per lavori già effettuati” si ritiene, dunque, soddisfatta, in generale, a prescindere dal raggiungimento al 30 marzo 2024 di un determinato stato di avanzamento lavori, se, relativamente ai singoli interventi automaticamente considerati, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024 si riferisca alla realizzazione, anche in parte, dei relativi lavori. Conseguentemente, la deroga al divieto per l’esercizio di una delle due opzioni opera esclusivamente con riferimento all’intervento per il quale, alla data del 30 marzo 2024, siano stati effettuati, anche in parte, i relativi lavori e sia stato effettuato, anche in parte, il relativo pagamento.
Nell’ipotesi in cui
più interventi, ancorché autonomi, siano ricompresi nel medesimo titolo abilitativo (CILAS) o in caso di interventi in “edilizia libera” nell’accordo vincolante, la suddetta condizione è soddisfatta quando le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscono anche ad uno solo degli interventi indicati.