L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per entrambe le richieste non implica una valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alle agevolazioni, il cui controllo rimane in capo all'Amministrazione finanziaria.
Per entrambi i pareri l’Agenzia richiama l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 che in particolare prevede la possibilità di optare, in luogo della detrazione diretta, per lo sconto in fattura o la cessione del credito per le spese sostenute per determinati interventi edilizi (interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici).
Tuttavia, l'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 al comma 1 ha stabilito che, a partire dal 17 febbraio 2023, non è più possibile esercitare tali opzioni di cessione e/o sconto in fattura, anche se sono previste alcune deroghe a questa limitazione.
Infatti, il successivo comma 2 ha introdotto una limitazione alla portata della precedente disposizione, ammettendo delle deroghe al divieto ivi disposto; in particolare, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
Successivamente, il decreto-legge n. 39 del 2024 ha introdotto un'ulteriore restrizione, infatti, il citato articolo 1 comma 5 stabilisce le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto ¬legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, alla data del 30 marzo 2024), non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Il comma 5, dunque, prevede che, per gli interventi edilizi per i quali opera la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito la medesima deroga non trovi applicazione nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 11 del 2023 (ossia, antecedente al 17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per ''lavori già effettuati'' alla data del 30 marzo 2024.
L'Agenzia delle Entrate interpreta la locuzione "lavori già effettuati" come riferita all'esecuzione materiale dei lavori edili. Pertanto, la deroga si applica solo se, al 30 marzo 2024, sono stati sostenuti costi relativi all'esecuzione degli interventi edilizi agevolati.
Nei casi specifici, l'Agenzia ritiene che:
- il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico non possa essere considerato una spesa per "lavori già effettuati" ai fini del comma 5, in quanto non riguarda l'esecuzione materiale degli interventi edilizi. Di conseguenza, non ricorrendo i presupposti previsti, non si applica la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito (risposta 103/2025);
- la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito è applicabile solo se, alla data del 30 marzo 2024, sono state sostenute spese per la materiale esecuzione dei lavori edili, escludendo le spese per servizi tecnici preliminari (risposta 104/2025).