1 aprile 2025

Polizze catastrofali, decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: scatta la proroga con date diverse

Autore: Martina Giampà
In tarda serata è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31.03.2025 il decreto-legge n. 39/2025 attuativo della proroga prevista per l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali. Ne abbiamo parlato tantissimo nelle edizioni dei giorni scorsi, facciamo un riepilogo delle novità e…

Entro quando deve essere stipulata la polizza catastrofale?

La proroga c’è ma data di scadenza per la sottoscrizione della polizza dipende dalla dimensione dell’impresa. In breve, alle piccole imprese viene concesso più tempo mentre le grandi imprese devono rispettare il termine iniziale del 31 marzo. Ecco il calendario:
  • scadenza al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
  • scadenza al 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese;
  • scadenza al 31 marzo 2025 per le grandi imprese. Attenzione però, perché in quest’ultimo caso il Governo ha previsto un accorgimento: l’inadempimento rileva solo dopo il 90° giorno dalla scadenza.

Nel caso di piccole, micro e medie imprese l’inadempimento rileva nell’immediato, cioè subito dopo il termine stabilito.

Cosa comporta la non stipula della polizza?

Anche se la normativa non prevede sanzioni dirette per la mancata sottoscrizione, gli imprenditori che scelgono di non assicurarsi non possono accedere ad agevolazioni o contributi pubblici, anche con riferimento a quelli previsti per eventi calamitosi e catastrofali.
La mancata stipula, quindi, potrebbe incidere molto sulle casse dell’impresa nel caso in cui si verificasse una calamità naturale. Questo perché rischierebbe di dover provvedere autonomamente ai danni subiti.

Cosa copre la polizza catastrofale, 10 cose da sapere

  1. l’obbligo di protezione contro le catastrofi naturali attraverso la stipula di una polizza assicurativa è stato introdotto nel 2024 con la Legge di bilancio e interessa tutte le imprese presenti in Italia anche con sede legale all’estero e iscritte nel registro delle imprese. Sono escluse dall’adempimento le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per le imprese dei settori pesca e acquacoltura, invece, il termine di stipula è stabilito per legge al 31 dicembre 2025;
  2. sottoscrivere la polizza significa coprire rischi come alluvioni, esondazioni, inondazioni, sismi e frane, proteggendo beni come terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali;
  3. devono essere assicurati tutti i beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, anche nel caso in cui questi siano a leasing o noleggio. Per esempio, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese deve stipulare la polizza assicurativa, tranne nel caso in cui il bene risulta già assicurato dal proprietari;
  4. il fabbricato in costruzione non è espressamente incluso nell’elenco dei beni da assicurare;
  5. le imprese edili che hanno macchinari e attrezzatura presso cantieri o terzi, nel caso in cui non godano di coperture specifiche per il cantiere devono provvedere ad assicurare i beni strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale;
  6. se l’attività di B&B è configurabile come attività di impresa e comporta l’iscrizione nel Registro delle imprese, il gestore è tenuto ad assicurarsi. Il perimetro della copertura sarà limitato alla porzione di edificio destinata all’attività di impresa;
  7. se iscritti al registro imprese del commercio anche i singoli negozi come, per esempio, parrucchieria, panetteria e carrozzeria devono sottoscrivere la polizza. Purché siano iscritti rientrano tutti nel perimetro dell’obbligo;
  8. la normativa non cita il REA ma solo il registro delle imprese;
  9. sono soggette all’obbligo anche le ASD, iscritte nel registro delle imprese, che utilizzano in forma gratuita i beni del patrimonio disponibile e non di proprietà del comune;
  10. le polizze già in essere non dovranno essere adeguate entro i termini di scadenza previsti. L’adeguamento avverrà al rinnovo, in caso di polizza annuale, o al primo pagamento utile, in caso di premio frazionato.
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