Tra qualche giorno (salvo conferme dell’ultimo minuto sulla proroga al 31 ottobre) scade il termine per la stipula delle polizze catastrofali. L’obbligo è in scadenza al 31 marzo 2025 e le imprese sono chiamate dalla legge a rispettarlo. Ma se la polizza non viene stipulata sono previste delle…
Le polizze catastrofali, un breve riepilogo
L’obbligo di protezione contro le catastrofi naturali attraverso la stipula di una polizza assicurativa è stato introdotto nel 2024 con la Legge di bilancio e interessa tutte le imprese presenti in Italia anche con sede legale all’estero e iscritte nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità.
Sono escluse dall’adempimento le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per le imprese dei settori pesca e acquacoltura, invece, il termine di stipula è stabilito per legge al 31 dicembre 2025.
Possibile un rinvio
In questi giorni, i
rumors sono stati incentrati su una
possibile proroga di 7 mesi del termine che, secondo l’
emendamento presentato al decreto bollette da Fratelli di Italia, slitterebbe al 31 ottobre 2025. Nel frattempo viste le continue richieste di chiarimenti, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ha pensato bene di fornire un
Vademecum con tutte le
FAQ necessarie.
Senza stipula niente sanzioni, si perdono gli aiuti pubblici
La mancata stipula della polizza entro la scadenza sarà tenuta in considerazione nell’assegnazione di contributi, aiuti o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste per eventi calamitosi e catastrofali.
Questo significa che le imprese inadempienti non incorrerebbero in sanzioni ma potrebbero non accedere ad agevolazioni o contributi pubblici.
La mancata stipula, inoltre, porterebbe importanti ripercussioni anche sulle casse dell’impresa. Infatti, qualora si verificasse uno degli eventi previsti le imprese non assicurate rischiano di dover far fronte autonomamente ai danni subiti.
La stipula delle polizze per immobili locati, a uso promiscuo e ASD
Se non si è proprietari dell’
immobile in cui si svolge la propria attività lavorativa, cosa si deve fare? In caso di beni, sia fabbricati che impianti e attrezzature, concessi in
locazione, l’
affittuario/utilizzatore deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria (eccetto il caso in cui il bene non sia stato già assicurato dal proprietario).
Ricade nell’obbligo di stipula anche l’immobile a
uso promiscuo, ovvero il caso degli edifici cd. "a uso promiscuo" dove il titolare ha la propria abitazione nel medesimo immobile impiegato per lo svolgimento dell'attività di impresa. Nulla cambia per le
ASD iscritte al registro delle imprese che utilizzano gratuitamente i beni del patrimonio disponibile e non di proprietà del comune: anche loro devono sottoscrivere la copertura assicurativa.
Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Quotidiano"?