19 aprile 2025

Lavoro intermittente, chiarimenti Inps sulla trasmissione dell’Uniemens

Dal periodo di competenza aprile 2025 il flusso Uniemens deve essere trasmesso anche per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità che non percepiscano alcun emolumento

Autore: Salvatore Cortese
Con il Messaggio n. 1322/2025 del 18 aprile, l’Inps ha fornito alcune precisazioni in merito modalità di computo e di trasmissione delle denunce Uniemens per i lavoratori intermittenti. L’Istituto, in particolare, ha chiarito come procedere alla compilazione dell’elemento “ForzaAziendale” del flusso…

Lavoro intermittente

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Tale forma di prestazione lavorativa, detta anche job on call, può essere svolta con obbligo di disponibilità o senza obbligo di disponibilità.

A riguardo, è previsto che nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità.

Modalità di compilazione dell’elemento “ForzaAziendale”

Tornando ai chiarimenti dell’Inps, l’Istituto ricorda preliminarmente che nell’elemento obbligatorio “ForzaAziendale” deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.

In tale elemento vanno indicati anche i lavoratori intermittenti, che devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2015. Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens (cfr. il messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017).

In ragione del fatto che l’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile. Pertanto, ai fini della compilazione dell’elemento “ForzaAziendale”, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità

A partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità deve essere assolto anche nel caso in cui gli stessi non percepiscano alcun emolumento.

A tale fine, i datori di lavoro interessati dovranno provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in “TipoLavStat”, senza valorizzazione delle settimane.

Pertanto, le Strutture territoriali dell’Istituto non sospenderanno più le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa.
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