8 settembre 2021

Adeguato assetto organizzativo anche nelle imprese di minore dimensione

Autore: Daniele Sirianni e Alfonso Falace
Quando si sente parlare di adeguato assetto organizzativo si fa riferimento al D.lgs. n. 14/2019. Con tale norma il legislatore ha ritenuto necessario allargare la platea delle società obbligate alla revisione legale. Scopo principale della norma è quello di anticipare la consapevolezza dell’insorgenza di una eventuale situazione di crisi, alla luce di quanto stabilito dall’art. 2086 del Codice civile.

Infatti, la predetta normativa obbliga le società, sottoposte a revisione legale, ad adottare un “adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile”, proprio al fine di rilevare in modo tempestivo una eventuale insorgenza di situazione di crisi. Ne consegue che le responsabilità che ne derivano, in capo al revisore legale, dipendono dalla predisposizione del (MOG) Modello Organizzativo di Gestione che dovrà necessariamente essere proporzionato alle dimensioni ed alla struttura dell’impresa, al settore di appartenenza e alle specifiche caratteristiche operative della stessa. Ciò detto è evidente che la complessità operativa dell’attività del revisore legale, nonché le proprie responsabilità sono inversamente proporzionali al livello organizzativo dell’impresa. Pertanto, il revisore legale incaricato in queste c.d. imprese minori, dovrà necessariamente valutare, con adeguata attenzione, i seguenti fattori:
  • la pianificazione dell’incarico;
  • la determinazione della significatività generale ed operativa dell’impresa e del sistema di controllo interno;
  • le procedure di risposta al rischio;
  • l’applicazione delle procedure di revisione previste dall’ISA 402.

In tutti i modi, a prescindere dalla dimensione dell’impresa, gli obiettivi della revisione legale saranno comunque finalizzati a:
  • a) l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio, nel suo complesso, non evidenzia errori significativi, provenienti da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e che quindi dovrà consentire al revisore legale di poter esprimere un proprio giudizio sul bilancio. Cioè che il bilancio sia stato redatto in maniera veritiera e corretta in tutti i suoi aspetti significativi ed in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria;
  • b) emissione della relazione sul bilancio e l’effettuazione delle comunicazioni così come richiesto dai principi di revisione ed in conformità ai risultati ottenuti.

Va detto, che i principi di revisione internazionali pur rivestendo carattere generale, basato su un approccio c.d. principle based,non possono essere totalmente presi in considerazione nelle PMI in quanto non esplicherebbero in maniera puntuale i propri effetti. In tutti i modi, nello specifico, ci vengono incontro gli ISA (Italia), ed in particolare, il 200, il 315 e il 330, che individuano e definiscono gli aspetti di governance, di organizzazione e dei sistemi di controllo interno delle imprese non strutturate.

È indubbio che l’appropriatezza delle procedure di revisione sono strettamente legate alla dimensione ed alla complessità dell’impresa sottoposta a revisione legale e, di conseguenza sarà il revisore legale ad applicare tutti gli accorgimenti, secondo quanto stabilito dai principi di revisione.

Concludendo è opportuno sottolineare che l’obbligo dell’art. 2086 c.c. estende a tutte le imprese: il dovere di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile sulla scorta della natura e delle dimensioni dell’Impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi, senza ulteriore indugio, ad adottare ed attuare gli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Tuttavia, le disposizioni normative non impongono l’adozione di sistemi prestabiliti. Quindi è lasciato libero arbitrio all’imprenditore nella definizione delle politiche, delle strategie e delle prassi ritenute idonee ed applicabili alla propria realtà (purché adeguato alla prevenzione). Va comunque detto che questa autonomia potrebbe però portare le PMI di minime dimensioni a non essere in grado di poter identificare facilmente un sistema in grado di prevenire correttamente alcune distorsioni economiche o di gestire correttamente i flussi informativi (conseguenza aumento del rischio intrinseco della revisione).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy