9 febbraio 2022

Aggiornamento normativo sulla dichiarazione non finanziaria

Autore: Gianluca Ponzo
A febbraio 2022, Assirevi ha pubblicato il Documento di Ricerca 243 derubricato “attività del revisore sull’informativa ex art. 8 del Regolamento 2020/852 – Regolamento Tassonomia”. Il suddetto documento fornisce le linee guida per il revisore incaricato dello svolgimento della verifica di conformità della Dichiarazione Non Finanziaria (nel seguito anche DNF), ai sensi del Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016 nr. 255, alla luce delle modifiche apposte all’articolo 8 del Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e dei regolamenti ad essi delegati UE 2021/2178 e 2021/2139.

In particolare, detto regolamento rientra tra le iniziative adottate in ambito europeo per favorire la transizione verso una finanza sostenibile.

La DNF deve essere stilata dalle imprese o gruppi di grandi dimensioni, definiti “Enti di Interesse Pubblico”. L’obbligo di dichiarazione non finanziaria, per gli emittenti quotati e gli emittenti diffusi, in quanto rientranti nel più ampio novero degli enti di interesse pubblico indicati all’articolo 16, comma 1, del D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, è stato introdotto dall’articolo 2 del Decreto. In particolare, i predetti enti redigono per ogni esercizio finanziario una DNF al raggiungimento di alcune soglie dimensionali, ovvero qualora abbiano avuto, in media, durante l’esercizio medesimo: (i) un numero di dipendenti superiore a cinquecento e (ii) alla data di chiusura del bilancio, un totale dello stato patrimoniale superiore a venti milioni di euro, ovvero, alternativamente un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a quaranta milioni di euro. È altresì previsto che gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni redigano la dichiarazione finanziaria consolidata.

Nello specifico, le imprese soggette alla pubblicazione di DNF, a partire dal 1 gennaio 2022, devono includere apposita informativa su come, ed in che misura, le attività dell’impresa siano associate ad attività economiche considerate “ecosostenibili”. In particolare, la dichiarazione deve contenere almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività.

Dal quadro normativo europeo attuale emerge che il revisore sia obbligato unicamente ad una verifica sull’esistenza della DNF e non ad una assurance di tali informazioni1. Su detto punto anche Assonime nella circolare 1 del 9 gennaio 2022 aveva, tra l’altro, indicato che “l’introduzione di un controllo di conformità è una scelta discrezionale del legislazione nazionale di natura eccezionale, difficilmente suscettibile di una interpretazione estensiva che vada al di là del dato letterale”.

La DNF può costituire documento a sé stante o può essere integrata all’interno di altri documenti, quali il bilancio di sostenibilità o il bilancio sociale.

A tal punto è necessario ricordare che Assirevi, già nel febbraio 2019 nel Documento di Ricerca 226 aveva definito le linee guida e di comportamento del revisore indipendente al fine di fornire un supporto per le attività ed i controlli da svolgere sulla Dichiarazione Non Finanziaria prevista dalla Direttiva 2014/95/UE, recepita in Italia con il d.lgs. 30 dicembre 2016 n° 254/2016, articoli 3 e 4 - in G.U. n. 7 del 10/01/2017 e dell’articolo 5 del Regolamento Consob adottato con delibera 20267 del 18 gennaio 2018. In quest’ultimo documento era indicato un modello di relazione da utilizzare da parte del revisore incaricato sull’attestazione di conformità della DNF.

Infatti, nell’attuale contesto competitivo, per gli imprenditori è lungimirante iniziare a introdurre all’interno delle proprie imprese il concetto di sostenibilità, da integrare nel modello di business e negli strumenti di misurazione delle performance che devono sempre più includere indicatori ambientali e sociali, oltre che di natura economico-finanziaria. E ciò è da intendersi anche in un’ottica di maggiore trasparenza della disclosure aziendale, a supporto dei processi decisionali dei diversi portatori di interesse.

Per far sì che tali documenti abbiano maggior attendibilità è consigliata l’attestazione da parte del revisore incaricato, inquadrata nell’ambito del principio di revisione ISAE 3000 (Revised)2.

Alla luce di quanto sopraesposto ed in particolare del nuovo Regolamento Tassonomia, è necessario che la relazione del revisore indipendente sulla DNF indichi sia nel paragrafo iniziale sia nelle conclusioni l’esclusione dalla verifica delle informazioni richieste all’art. 8 del Regolamento 2020/852.

È bene rimarcare altresì che anche la lettera di attestazione, ai sensi dell’ISA Italia 580, dovrà essere integrata esplicitando che sono escluse le responsabilità derivanti da una non corretta indicazione delle attività “ecosostenibili”.
_______________________________________________________
1Il precedente articolo 8 indicava che le imprese dovevano comunicare unicamente la proporzione tra attività ammissibili e attività non ammissibili.
2International Standard on Assurance Engagements 3000 - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy