20 gennaio 2021

Aumentato a 35 euro il contributo annuale 2021 dei revisori legali

Prorogati al 31/12/2022 gli obblighi di formazione relativi al 2020-2021

Autore: Redazione Fiscal Focus
I revisori legali e le società di revisione legale iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti al versamento di un contributo annuale di iscrizione per garantire la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite in tale ambito al MEF.

L’entità del contributo annuale per il 2021, così come indicato nel Decreto del MEF del 9 dicembre 2020, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, è pari a 35,00 euro da versare in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.

Si ricorda che l’importo del contributo annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.

Soggetti obbligati al pagamento - Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d’anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione.

Avviso di pagamento - Il MEF, attraverso la Consip, invia a tutti gli iscritti un avviso di pagamento che sarà trasmesso al domicilio digitale comunicato da ciascun iscritto al Registro dei revisori legali (si veda Revisori: entro il 30 dicembre comunicazione domicilio digitale), o a mezzo posta elettronica ordinaria e, in via residuale, tramite posta ordinaria. L’avviso di pagamento è disponibile anche on-line. Nel caso, dunque, di mancata ricezione dell’avviso, l’iscritto potrà accedere all’Area riservata del portale con le proprie credenziali personali, selezionare la voce “Contribuzione annuale” e scaricare l’avviso di pagamento in formato elettronico.

Modalità di versamento – L’importo del contributo annuale è versato mediante pagamento elettronico attraverso i servizi del sistema PagoPA. Inoltre, il contributo potrà essere parimenti versato tramite i convenzionali strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.

I revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA, disponibili:
  • sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale”;
  • presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, etc).

Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o il Codice Cbill presenti sulla stampa dell'avviso, in base al canale di pagamento prescelto.

Il pagamento potrà essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.

Omissione contributo annuale – In caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti:
  • gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento,
  • gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di recupero del credito.

Nel caso di mancato versamento del contributo annuale, fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi dovuti, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il MEF assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento di sospensione viene revocato quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento di sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il MEF, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori.

Formazione obbligatoria - In ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 3, comma 7, del DL n. 183/2020, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per il conseguimento dei crediti formativi utili all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021.

Il MEF, con un comunicato del 4 gennaio 2021, ha chiarito che la proroga riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021; di conseguenza:
  • il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al 2017, 2018 e 2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione predetta proroga (il MEf si riserva di ulteriori comunicazioni sul punto);
  • l'obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;
  • i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti);
  • il regime dell’accreditamento degli enti di formazione non è modificato.
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