10 maggio 2023

Bilanci 2022: relazione di revisione e continuità aziendale

Autore: Redazione Fiscal Revisione
L'Italia, come altri paesi, ha attraversato negli anni una fase delicata della vita imprenditoriale, registrando un numero considerevole di fallimenti e la stessa scomparsa di imprese associate. Ad oggi, la legislazione applicabile alle procedure concorsuali non ha la capacità di adattarsi al ritmo dei cambiamenti dell'economia globale. Le difficoltà si riflettono nella scomparsa di aziende grandi e consolidate, nella perdita di posti di lavoro e in gravi ripercussioni sociali ed economiche. Oggi più che mai assistiamo ad un continuo alternarsi tra vecchie e nuove aziende che non hanno le risorse economiche per far fronte agli impegni presi e che richiedono un cambiamento.

Con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è stata introdotta nel nostro ordinamento il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, destinata a superare definitivamente la legge fallimentare di cui al Regio Decreto n. 267/1942. Con il via libera definitivo rilasciato dal Consiglio dei ministri del 16 giugno 2022, esso è entrato in vigore il 15 luglio 2022.

L'obiettivo principale del Codice di Crisi è quello di rivedere la disciplina delle procedure concorsuali in un'ottica di anticipazione del difficile stato dell'impresa, con l'obiettivo della continuità dell'attività piuttosto che della procedura di liquidazione. Come previsto dal Regio Decreto del 1942, il Codice di Crisi ha ristrutturato organicamente e sistematicamente gli istituti fallimentari in modo non sanzionatorio, ma con l'obiettivo di continuarne l'attività. Abbandonare il concetto di fallimento a favore di altri piani che consentano all'azienda il recupero della continuità aziendale.

Secondo l'ISA Italia 315, i revisori devono valutare se vi siano circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in futuro.

Il principio di revisione ISA Italia 570 regola responsabilità e obblighi del revisore in merito al presupposto della continuità aziendale con le relative implicazioni per la relazione di revisione. Esso afferma che “Quando l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale”.

Le relazioni di revisione devono contenere l'indicazione di ogni sostanziale incertezza relativa a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della società sottoposta a revisione. Esiste inoltre una chiara correlazione tra ipotesi di continuità aziendale e rapporti di audit, in quanto le relazioni di revisione devono sempre contenere:
  • Giudizio sulle capacità operative dell'azienda;
  • Giudizio sulla capacità del bilancio di riflettere in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici ei flussi di cassa della società sottoposta a revisione.
Va sottolineato che i presupposti di continuità aziendale spesso falliscono quando:
  • La società intende liquidare o cessare l'attività;
  • La società, tuttavia, non ha alternative a queste scelte.
Nella redazione del bilancio dell'esercizio 2022, i Revisori hanno il compito non solo di svolgere le normali procedure relative ai controlli di continuità previsti dal principio ISA Italia 570 sopra evidenziato, ma, dovranno analizzare in maniera approfondita tutte le aziende che hanno risentito particolarmente dell’attuale e crisi e che quindi manifestano aspetti negativi compromettendo la capacità della società stessa di continuare ad operare in un arco temporale pari a 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Se il revisore dovesse riscontrare dubbi sostanziali sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento, deve avviare una serie di procedure aggiuntive per valutare se siano necessarie modifiche alla relazione da lui redatta, come, ad esempio, richiedere alla direzione di valutare la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, oppure valutare i futuri piani d'azione della direzione, in che modo tali azioni potrebbero migliorare la situazione e se i piani siano effettivamente fattibili.

Inoltre, è particolarmente importante verificare la sufficienza delle informazioni fornite dagli amministratori nella Nota Integrativa e nelle relazioni sulla gestione in merito alla sussistenza dei presupposti di continuitàaziendale al 31 dicembre 2022.

L’art. 2429, c.3 del c.c., stabilisce che il bilancio debba restare depositato nella sede della società insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, entro i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino alla sua approvazione. Ne consegue che la relazione di revisione deve essere emessa e consegnata alla società per il deposito entro il sedicesimo giorno antecedente la data di convocazione della assemblea dei soci, per la approvazione del bilancio.

Per ultimo è importante citare la recente novità in materia, infatti, il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 ha introdotto delle modifiche al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza) eliminando il riferimento agli indici di allerta utili al monitoraggio del presupposto della continuità aziendale. In sostituzione a tali indici viene richiesto che la società istituisca «un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative».
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