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Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI) definisce la tempestività al contrario: all’art. 24, infatti, parla di iniziativa “non tempestiva” quando il deposito dell’istanza per l’accesso al procedimento della crisi avviene oltre il termine di 3 mesi o quando il deposito dell’istanza per l’accesso al procedimento per la regolazione della crisi avviene oltre il termine di 6 mesi.
Parametri - I termini di cui sopra partono dal momento in cui si verifica una delle seguenti situazioni:
- debiti per le sole retribuzioni, esclusi quindi debiti TFR, erariali e previdenziali, scaduti da almeno 60 giorni superiori di oltre la metà del totale mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da 120 giorni prevalenti rispetto a quelli non scaduti;
- superamento nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici della crisi.
Attestazione - Sarà il Presidente dell’OCRI a fornire l’attestazione della tempestività.
Tale documento ha un duplice scopo: da una parte agevola l’imprenditore in quanto accerta il presupposto di applicazione delle misure premiali, dall’altra è un documento ufficiale che l’imprenditore può produrre in procedimenti penali anche al di fuori del perimetro della gestione della crisi.
Natura delle misure premiali e cumulabilità - Le misure premiali sono di tre categorie:
1.
Concorsuali, con la funzione di supportare l’imprenditore nel raggiungimento delle ipotesi concordate.
- Proroga del termine fissato dal giudice per depositare la proposta di concordato o l’accordo di ristrutturazione del debito al doppio del termine ordinario;
- inammissibilità della proposta di concordato in continuità concorrente con quella presentata dall’imprenditore stesso se l’esperto attestatore certifica il soddisfacimento del credito chirografo nella misura almeno del 20% dei crediti totali. Senza l’accesso alla misura premiale, l’inammissibilità opera con un soddisfacimento chirografo inferiore al 30%.
2.
Fiscali, riguardanti principalmente interessi e sanzioni.
- Riduzione alla misura legale del tasso di interesse, esclusivamente per interessi maturati nel corso della procedura di gestione della crisi sino alla sua conclusione;
- riduzione automatica all’importo minimo per le sanzioni tributarie, per le quali è possibile applicare la misura ridotta in caso di pagamento entro il termine indicato dalla comunicazione (sia essa comunicazione di irregolarità che atto di accertamento), se tale termine scade dopo la presentazione dell’istanza di accesso ad una delle procedure;
- ulteriore riduzione del 50%, nella procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, di sanzioni e interessi relativi a debiti tributari oggetto della procedura stessa, esclusi quindi i debiti per sanzioni e interessi sorti successivamente.
3.
Penali, operanti in caso di bancarotta o ricorso abusivo al credito.
- In caso di danno di tenuità speciale, non punibilità;
- in caso di danno di tenuità non speciale ma inferiore a 2.000.000, riduzione alla metà della pena se, al momento di apertura della procedura, l’attivo offerto ai creditori o comunque inventariato, è in grado di soddisfare almeno 1\5 del ceto chirografario.
Le misure premiali fiscali e concorsuali possono essere cumulate, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.
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