5 maggio 2021

Collegio Sindacale con incarico di revisione legale

Autore: Franco Rubino e Alfonso Falace
Quando il collegio sindacale ricopre anche l’incarico della revisione legale non si dovrà limitare alla sola lettura dei rendiconti ma ha anche l’obbligo di vigilanza e monitoraggio amministrativo contabile.

Pertanto gli obblighi ed i doveri, del collegio sindacale con anche il controllo contabile, non sono inerenti solo allo svolgimento di compiti di mero controllo formale ma si estendono anche alla verifica dei contenuti e delle modalità di gestione, atteso che, lo stesso collegio sindacale, esercita il potere e dovere di poter chiedere agli amministratori e direttori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti della gestione.

I sindaci revisori legali hanno anche l’obbligo di svolgere la revisione legale in conformità e nel rispetto dei principi di revisione, delle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili all’esercizio di tali funzioni.

Va inoltre segnalato che il collegio sindacale, alla pari dei revisori legali, deve effettuare tutte le verifiche contabili e le operazioni ritenute più appropriate al fine di ottenere le dovute informazioni, segnalando agli organi preposti gli eventuali errori e/o le irregolarità riscontrate affinché adottino le opportune misure per la loro correzione nonché per la regolarizzazione di eventuali lacune riscontrate nel sistema di controllo interno.

Sono proprio tali verifiche che permettono di rilevare gli eventuali “artifici contabili” i quali, salvo casi macroscopici di travisamento delle rilevazioni contabili relative agli accadimenti amministrativi, non sarebbero rilevabili con la sola lettura delle situazioni contabili o con le sole verifiche riservate al mero espletamento delle funzione del collegio sindacale.

Quindi, in sostanza, il Collegio sindacale con il doppio incarico, svolgerà la revisione legale secondo i principi di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 39/2010 il quale prevede che revisori legali e società di revisione legale rispondono in solido con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’eventuale inadempimento dei propri doveri.

Va rilevato che la responsabilità dei soggetti chiamati a rispondere in solido va attribuita entro i limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

La responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (art. 1.292 c.c. e art. 2.055 c.c., comma 1), sussiste anche se l’eventuale evento dannoso sia causalmente derivato da più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte poiché il danneggiato può pretendere l’intero risarcimento anche da uno solo degli obbligati.

Pertanto i componenti il collegio sindacale con anche l’incarico di revisione legale che dovessero limitarsi al mero lavoro del collegio sindacale e quindi alla sola lettura dei documenti presentati dagli amministratori si esporrebbero a sicure azioni di responsabilità qualora dovessero emergere negligenze che rendessero possibili o quantomeno favorirebbero la commissione di irregolarità produttrici di danni.

Detto ciò, appare opportuno evidenziare la necessità di predisporre un chiaro piano di attribuzione dei compiti per ogni singolo componente il collegio sindacale al fine di poter seguire, lasciando evidente traccia nelle carte di lavoro, le verifiche eseguite e i fatti per i quali sono emersi rilievi da parte dai singoli componenti. Ciò potrà evidenziare le effettive responsabilità di ognuno altrimenti non facilmente individuabili.

In conclusione è bene evidenziare che sarebbe opportuno ed auspicabile tenere distinte la funzione del sindaco da quella del revisore legale in quanto la formazione professionale necessaria è profondamente diversa così come è diversa la funzione di entrambe le figure.

In particolare, la figura del sindaco deve essere ricca di conoscenze giuridiche in campo societario e in grado di capire la validità delle scelte operate dal management aziendale e valutare il rischio a cui tali scelte possono sottoporre il patrimonio sociale a tutela dei soci e dei terzi mentre quella del revisore legale richiede una profonda conoscenza dei principi contabili e delle tecniche di revisione basate sui principi di revisione.
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