1 aprile 2020

Covid-19: le conseguenze sull’operatività del CCII

Autore: Francesca Gagliano
Negli ultimi provvedimenti del decreto "Coronavirus" (D.l. n. 9/2020) e "Milleproroghe" (D.l. n.162/2019) sono stati posticipati alcuni scadenze relative all’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi ed è quindi necessario comprendere gli step che ci accompagneranno alla sua completa attuazione.

Già molti assetti, sono già in vigore, altri invece lo saranno a breve.

La validità sarà comunque successiva, alla pubblicazione dei decreti legislativi correttivi del Codice della crisi.

Il Target del CCII - Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della Legge n.155 del 19 ottobre 2017, ha la finalità di novellare in modo strutturale la legge fallimentare e le procedure concorsuali. Studiamole di seguito.

Controllo continuo sullo stato di difficoltà delle imprese - Di peculiare rilievo è la variazione di alcune norme del codice civile grazie all'inserimento dell'obbligo per gli imprenditori – individuali e collettivi – di far emergere tempestivamente lo stato di difficoltà delle imprese, al fine di tutelare il valore aziendale di un’impresa e consentire la conservazione sul mercato.

Il differimento della comprensione dei segnali di crisi può trascinare alla degenerazione della crisi stessa e allo stato di insolvenza, che è indispensabile anticipare.

Gli assesti di allerta - La seconda modifica è l'inserimento del sistema di “allerta”, per cui è atteso un sistema di segnalazione, in modo tale che l'imprenditore sia supportato nel rilevare una probabile crisi, favorendo lui e nello stesso tempo anche i creditori.

Sono previsti obblighi di segnalazione, sanzionati in modo diverso:
  • la segnalazione interna è a carico degli organi di controllo interni delle società (è trattata nell’art. 14, in particolare al comma 2 - CCI)
  • la segnalazione esterna è a carico dell'Agenzia delle Entrate, degli istituti di riscossione nonché dell'INPS (è la segnalazione dei creditori pubblici qualificati CPQ, trattata nell’art. 15 - CCI)

Le proroghe conseguenti al Coronavirus - Gli obblighi di avviso che sarebbero dovuti entrare in vigore dal 15 agosto 2020, sono stati rinviati al 15 febbraio 2021 dal decreto legge sul Coronavirus.

L'attuale avvenimento epidemiologico da COVID-19 ha giustificato questa proroga e permesso un graduale adeguamento nell'avvio del sistema delle segnalazioni e nella scorta degli strumenti necessari a rilevare possibili crisi e a mettere in atto le azioni necessarie per delimitarle.

Quindi, rimane fissata al 15 agosto 2020 l'entrata in vigore dell’obbligo per gli organi di controllo societari di «verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione», nonché di segnalare al medesimo organo «l'esistenza di fondati indizi della crisi» (articolo 14, primo comma).

Sono differiti al 15 febbraio 2021:
  • l’obbligo di segnalazione all'OCRI nel caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell'organo amministrativo, ovvero di mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi;
  • l’obbligo di segnalazione a carico dei creditori pubblici qualificati.

Il rimando dell'entrata in vigore del vincolo di segnalazione era, tra l'altro, già previsto nello schema di decreto legislativo recapitante disposizioni aggiuntive e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 e trasmesso dall'ufficio legislativo presso il Ministero della Giustizia in attuazione della legge delega 8 marzo 2019, n. 20.

Essendo un differimento necessario per una situazione di crisi e d'urgenza, la nuova tempistica di entrata in vigore del secondo comma dell'articolo 14, nonché dell'articolo 15 del Codice della crisi d'impresa dovrà essere convalidata con la legge di conversione del decreto-legge n. 9 del 2020.

La data per la costituzione dell'OCRI non soffre, al momento, nessun effetto dall'entrata in vigore del decreto legge sul Coronavirus che ha anticipato, come abbiamo visto, soltanto il rinvio del termine per le avvisi di cui all'art. 14, comma 2 e 15 del Codice Crisi Impresa.
L'OCRI dovrà essere obbligatoriamente istituito entro il 15 agosto 2020 presso ogni Camera di Commercio.
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