13 febbraio 2020

Crisi d’impresa: strumenti di allerta differiti di sei mesi per le PMI

Nel decreto correttivo del Ccii previsto il rinvio a febbraio 2021

Autore: Pietro Mosella
Differimento di sei mesi dei cosiddetti “strumenti di allerta”, ossia l’obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, che ha per destinatari gli OCRI (Organismi di composizione della crisi d'impresa).

È quanto emerge dallo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), in procinto di essere approvato dal Consiglio dei Ministri.

La legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155”, infatti, prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative al suddetto Codice, destinato ad entrare in vigore - eccezion fatta per alcune disposizioni già vigenti - il 14 agosto del 2020.

Si posticipano, quindi, al 15 febbraio 2021 gli obblighi di segnalazione per le piccole imprese posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 del Codice (organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, nonché creditori pubblici qualificati), finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Il decreto correttivo – Lo schema di decreto legislativo correttivo ed integrativo, esercitando la delega di cui alla sopra citata Legge n. 20/2019, intende, in particolare:
  1. emendare il testo del D.Lgs. n. 14/2019 da alcuni refusi ed errori materiali;
  2. chiarire il contenuto di alcune disposizioni;
  3. apportare alcune modifiche dirette a meglio coordinare, innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii);
  4. integrare la disciplina del predetto Codice, in coerenza con i principi ed i criteri già esercitati, (di cui alla legge delega n. 155/2017), anche al fine di consentire una migliore funzionalità degli istituti.

Si è, altresì, tenuto conto dei numerosi contributi dottrinali apparsi sulle riviste giuridiche nei primi mesi successivi all’emanazione del D.Lgs. n. 14/2019 e delle segnalazioni e sollecitazioni di rappresentanti delle categorie interessate.

Strumenti di allerta - Ricordiamo che gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le grandi imprese, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa – CONSOB - o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della predetta Commissione.

Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri, di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività.
Detti squilibri sono rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi.

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono, altresì, indicatori di crisi, ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Tali indicatori di crisi potranno essere segnalati agli OCRI che dovranno essere costituiti, dal 15 agosto 2020, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni citate in precedenza (di cui gli articoli 14 e 15), gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

Il rinvio – L’obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili oltre che sui creditori pubblici qualificati (previsti, rispettivamente, dall’articolo 14, comma 2, secondo periodo e terzo periodo e dall’articolo 15 del D. Lgs. n. 14/2019) opera a decorrere dal 15 febbraio 2021. Si tratta della segnalazione che ha per destinatari l’OCRI ed i medesimi organi di controllo societario in relazione alle imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Come si evidenzia nella relazione illustrativa allo schema di decreto correttivo, si prevede una gradualità nell’avvio del sistema delle segnalazioni all’organismo, esonerando dall’assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, le imprese più piccole, tendenzialmente, anche se non del tutto, coincidenti, ove esercitate in forma societaria, con quelle escluse, ai sensi dell’articolo 2477 c.c., dall’obbligo di dotarsi di collegio sindacale e dell’organo di revisione.

È evidente – sottolinea la citata relazione - che il differimento dell’entrata in vigore dell’obbligo di segnalazione all’OCRI (previsto dall’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del Codice) determina anche, in via riflessa, il differimento dell’operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma 3 del medesimo articolo 14 che, coerentemente con quanto previsto dalla Legge n. 155/2017, presuppone non solo l’avviso all’organo amministrativo, ma anche la tempestiva segnalazione all’organismo.

A tal proposito si ricorda che, il richiamato comma 2 dell’articolo 14, prevede che, così come i sindaci sono esonerati dall’obbligo di segretezza previsto dall’articolo 2407 del codice civile, i revisori sono esonerati dall’osservanza dei commi 1 e 2 dell’articolo 9-bis del D.Lgs. n. 39/2010, il quale disciplina analogo obbligo di riservatezza, nonché che gli organi di controllo societari che effettuano la segnalazione agli amministratori debbano tempestivamente informarne anche il revisore contabile o la società di revisione e che, allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione debbano informare l’organo di controllo della segnalazione effettuata, al fine evidente di evitare il rischio di una doppia segnalazione.
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