Il Decreto Legislativo 136/2024, noto come "correttivo-ter" al Codice della crisi d’impresa, ha introdotto significative modifiche all’articolo 25-octies del D.Lgs. 14/2019. Tra le principali innovazioni, emerge l’estensione degli obblighi di segnalazione, ai fini dell’accesso alla composizione negoziata della crisi, anche al revisore legale, insieme all’organo di controllo.
Revisori e sindaci: obblighi condivisi - In passato, nelle società con un organo di controllo che svolgeva funzioni di revisione, il compito di segnalare uno stato di crisi o insolvenza era già previsto, ma senza differenziazioni sostanziali rispetto al contesto attuale. Con il nuovo decreto, si chiarisce che, nelle società dove revisore e organo di controllo sono entità separate, entrambi devono segnalare per iscritto all’organo amministrativo le condizioni che giustifichino la richiesta di accesso alla composizione negoziata. Questo obbligo scatta solo al verificarsi delle condizioni indicate dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ovvero quando esistono uno stato di crisi o di insolvenza, escludendo semplici segnali di pre-crisi o difficoltà temporanee. Tale distinzione è stata introdotta per evitare segnalazioni premature e infondate da parte degli organi di controllo, evitando così l’autotutela.
Tempestività delle Segnalazioni - Le nuove disposizioni stabiliscono che le segnalazioni devono avvenire entro sessanta giorni dalla conoscenza della crisi o dell’insolvenza da parte del revisore o dell’organo di controllo. Questa tempistica è cruciale per definire la tempestività e prevenire responsabilità derivanti da ritardi nella comunicazione. La responsabilità del revisore è, quindi, legata alla sua capacità di identificare tempestivamente tali condizioni.
Le responsabilità del revisore - Una delle principali domande riguarda il ruolo specifico del revisore, tradizionalmente impegnato nella valutazione della continuità aziendale secondo il principio di revisione ISA Italia 570. Questo principio richiede che il revisore verifichi l’adeguato utilizzo del presupposto di continuità aziendale da parte degli amministratori nella redazione del bilancio. Con le modifiche introdotte dall’art. 25-octies, il revisore dovrà anche valutare se sussistano le condizioni per presentare un’istanza di composizione negoziata. Mentre i sindaci possono basarsi su controlli trimestrali e partecipazione ai consigli di amministrazione, il revisore dovrà focalizzarsi su dati di bilancio e procedure di revisione legale, affrontando un ambito di analisi diverso.
Incertezze Interpretative - Le nuove responsabilità per i revisori generano criticità, in particolare per la distinzione tra il loro tradizionale ruolo di verifica contabile e i nuovi obblighi di segnalazione. Per evitare rischi di interpretazioni errate, sarà fondamentale definire chiaramente gli ambiti di intervento e i criteri per l’individuazione della crisi o dell’insolvenza. Senza una regolamentazione dettagliata, il revisore potrebbe trovarsi esposto a responsabilità non solo contabili, ma anche giuridiche.
Conclusioni - Il D.Lgs. 136/2024 rappresenta un passo importante nel rafforzamento del sistema di prevenzione della crisi d’impresa, introducendo obblighi più stringenti per i revisori legali. Tuttavia, sarà necessario un attento bilanciamento tra la tempestività delle segnalazioni e l’accuratezza nella valutazione delle condizioni di crisi o insolvenza. Revisori e organi di controllo dovranno operare con maggiore coordinazione, assumendosi un ruolo chiave nella prevenzione delle crisi aziendali e proteggendo al contempo gli interessi delle imprese e dei terzi coinvolti.
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