Nella pratica operativa risultano assai frequenti situazioni in cui le società a responsabilità limitata, sia per ragioni economiche (risparmi sui costi) sia operative (evitare elusivamente intralci in gestioni poco formali o anche irregolari) o addirittura per mera svista e/o dimenticanza,
omettono di nominare l’organo di controllo, obbligate in tal senso dall’articolo 2477 del Codice civile.
Ai sensi dei commi 2 e 3 di quest’ultima disposizione normativa la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi,
non è superato alcuno dei già menzionati limiti. Il Codice della crisi, in origine, prevedeva che le nomine disposte dal nuovo articolo 2477 Codice civile fossero effettuate entro il termine del 16.12.2019; tale termine è stato poi modificato con l’approvazione del bilancio 2019 (
D.L. 162/2019), successivamente (in forza di quanto previsto dall’articolo 51-bis
D.L. 34/2020) proposta a quella di bilancio 2021. In forza delle modifiche apportate dal D. Lgs. 14/2019, è stato previsto che la nomina del revisore legale o dell’organo di controllo dovrà avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.
Solo le S.r.l. e le cooperative, già costituite al 16.03.2019 (data di entrata in vigore dell’articolo 379) e che non vi abbiano provveduto nel frattempo, possono procedere per la prima volta alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore alla data di assemblea di approvazione del bilancio (ovvero nel 2023) relativo all’esercizio 2022 e con i bilanci di riferimento da considerare relativi agli esercizi 2021 e 2022.
Per chi, invece, avesse già provveduto non pare intervenire alcun elemento innovativo. Dovranno, pertanto, seguire solamente le disposizioni del novellato articolo 2477 Codice civile.
Appare interessante ripercorrere una disamina dei ruoli dei vari organi societari rispetto alle cause della mancata nomina:
- per l’organo di amministrazione, obbligo di convocazione assemblea;
- per l’assemblea dei soci, nomina dell’organo di controllo, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio in cui sono superati i limiti.
Amministratori che omettono di convocare l’assemblea - Tale azione omissiva può determinare conseguenze attinenti a:
-
responsabilità amministrative: le responsabilità amministrative sono disciplinate dalle previsioni di cui all’art. 2631 Codice civile - “Omessa convocazione dell’assemblee”. Tale articolo prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 a € 6.197 (in capo a ciascun amministratore) per gli amministratori che omettono di convocare l’assemblea entro 30 giorni, qualora fossero venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci;
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responsabilità civili: tale responsabilità è determinata in particolare dall’articolo 2476, comma 1 Codice civile. Nel caso di omesso intervento da parte degli amministratori, infatti, questi potrebbero essere ritenuti personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, e tale responsabilità assumerà connotati di rilevanza immediata nel caso in cui tale omissione riguardi la mancata convocazione assembleare. Tale responsabilità risulterà, invece, un po’ rallentata nel tempo qualora, a seguito della convocazione assembleare, l’organo amministrativo prenda atto della mancata attivazione della stessa, non provvedendo alle relative comunicazioni al Tribunale. Tale situazione si manifesta assai frequentemente, tenuto conto della presumibile “complicità” o addirittura coincidenza tra organo gestorio e compagine sociale. Tuttavia, ciò non significa che un’azione di responsabilità non possa pervenire dai creditori, dai terzi e, soprattutto, dal curatore in caso di un potenziale fallimento.
Assemblea regolarmente convocata che non provvede alla nomina - La situazione potrebbe verificarsi per vari motivi: l’assemblea va deserta, oppure, anche se regolarmente costituita, non delibera la nomina dell’organo del controllo o del revisore, o anche in caso di mancata reperibilità di sindaci o revisori disponibili ad assumere l’incarico alle condizioni economiche proposte dalla stessa assemblea.
In tale casistica, si ritiene che gli amministratori debbano ricorrere a ulteriori e nuove convocazioni fino a quando l’assemblea non provveda alla nomina. Se, a seguito di plurime convocazioni, l’organo amministrativo prende atto che l’assemblea non intenda provvedere alla nomina, dovrà fare comunicazione al Tribunale. A differenza delle S.p.a., dove non è previsto nessun intervento da parte del tribunale in caso di mancata nomina (che comporta quindi una causa di scioglimento dovuto all’impossibilità di funzionamento o alla portata avanti inattività dell’assemblea ex articolo 2484, comma 1, Codice civile), nelle S.r.l. sarà il tribunale stesso a provvedere alla nomina.
In particolare, in merito al ruolo del Tribunale, fino al 16.03.2019, l’articolo 2477, comma 5 Codice civile aveva così disposto: “l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato”. Tale norma non contemplava nessun meccanismo di attivazione automatica in mancanza di “soggetti interessati” a richiedere la nomina.
L’articolo 379, comma 2 D. Lgs. 14/2019 ha aggiunto nel corpo dell’articolo 2477, comma 5 Codice civile il riferimento al Conservatore del Registro delle Imprese. Di conseguenza, il comma in questione è così riformulato:
“L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese”.
Con tale novità, l’intento del legislatore è stato quello di attribuire un ruolo attivo del Registro delle Imprese nel denunciare al competente tribunale le situazioni di mancata nomina, al fine di calmierare tutte quelle situazioni di inerzia da parte degli organi societari createsi sotto le disposizioni della vecchia disciplina.
Atti societari - La mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore può, inoltre, avere delle conseguenze sugli atti di società. In tal senso si richiama la massima I.D.10 del 2011 del Comitato Triveneto dei Notai, a tutt’oggi valida, la quale ha rilevato come in assenza di nomina di un organo di controllo obbligatorio ai sensi dell’art 2477, “non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo”: tra queste, ovviamente, vi rientra anche la delibera di approvazione del bilancio.
La massima non si esprime circa il tipo di invalidità di tale delibera: nullità o annullabilità della stessa. La prevalente giurisprudenza, tuttavia, si è espressa sulla seconda ipotesi, e quindi di mera annullabilità della delibera “viziata”. Le delibere in tal senso devono essere impugnate soltanto dagli amministratori e dai soci e solo entro il termine di 90 giorni, termine decorso il quale esse sono sostanzialmente sanate e idonee a produrre effetti giuridici. Si tratta, tuttavia, di situazioni che difficilmente produrranno l’annullamento delle delibere assembleari, in quanto gli amministratori (soprattutto nel caso in cui non avessero provveduto a convocare l’assemblea) risultano di fatto i primi artefici della mancata nomina, mentre i soci sono complici, se non addirittura protagonisti volontari di tale mancata nomina.
Infine, al di là dei meri effetti formali e sanzionatori derivanti dall’omessa nomina sussiste, però, un ben più importante aspetto sostanziale. Infatti, la mancanza della presenza di una figura essenziale, quale è il revisore, provoca il venire meno di una componente cruciale nel sistema di preallerta nella prevenzione della eventuale crisi, con conseguenze incalcolabili sull’aggravamento della situazione dovute al mancato tempestivo intercettamento della crisi stessa.