24 maggio 2023

Esercizio della trasparenza finanziaria: il bilancio e la revisione legale degli enti del terzo settore

Autore: Redazione Fiscal Revisione
Il bilancio e la revisione legale degli enti del terzo settore sono due importanti aspetti della gestione finanziaria delle organizzazioni non profit.
In particolare, il bilancio è un documento contabile che riassume le entrate e le uscite dell'organizzazione in un determinato periodo di tempo, solitamente un anno. La revisione legale del bilancio, invece, è una verifica effettuata da un revisore esterno indipendente che verifica la corretta redazione del bilancio e la conformità alle normative fiscali e contabili applicabili.

Nel contesto degli Enti del Terzo Settore, il bilancio può essere suddiviso in due parti: il bilancio economico e il bilancio sociale. Il bilancio economico riporta le entrate e le uscite dell'organizzazione, mentre il bilancio sociale rappresenta il valore sociale generato dall'organizzazione attraverso le sue attività.

La revisione legale del bilancio è richiesta dalla legge italiana per gli enti del terzo settore che superano una determinata soglia di fatturato o di attività. La revisione deve essere effettuata da un revisore esterno indipendente che possiede le competenze professionali necessarie per effettuare una revisione accurata e oggettiva del bilancio dell'organizzazione.

In sintesi, il bilancio e la revisione legale del bilancio sono strumenti fondamentali per garantire la trasparenza e la corretta gestione finanziaria degli enti del terzo settore. La corretta applicazione delle normative contabili e fiscali è essenziale per garantire la sostenibilità finanziaria dell'organizzazione e la sua capacità di svolgere la sua missione sociale nel lungo periodo.

L'articolo 13 del Codice del Terzo Settore (CTS) ha introdotto l'obbligo per tutti gli enti del Terzo Settore (ETS) di redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Questo bilancio deve essere redatto in conformità alle previsioni e ai modelli di predisposizione stabiliti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato il 5 marzo 2020.

L'obbligo di redazione del bilancio secondo le direttive del CTS si applica già per i bilanci relativi all'esercizio 2021, non solo per gli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ma anche per gli ETS considerati nella loro accezione più ampia, compresi gli enti iscritti in uno dei registri precedenti delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come precisato recentemente dal Ministero.

Nel febbraio 2022, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato l'OIC 35 - Principio Contabile ETS, con lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli Enti del Terzo Settore (ETS). Le disposizioni contenute nell'OIC 35 trovano applicazione nei bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021 e forniscono gli schemi da utilizzare per la redazione del bilancio, riportando inoltre le informazioni che devono essere contenute nella relazione di missione.

Tra le principali novità introdotte dall'OIC 35, vi è la previsione che la relazione di missione debba contenere un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, per evidenziare i costi relativi all'impiego di volontari, le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi. Inoltre, la valorizzazione degli elementi indicati deve essere descritta dettagliatamente.

Il documento di ricerca n. 244 dell'aprile 2022 di Assirevi fornisce le linee guida sulla revisione degli ETS. È importante notare che, in conformità con il chiarimento fornito dal DM 5 marzo 2020, la revisione legale di cui all'articolo 31 CTS deve essere svolta in conformità con i Principi di revisione ISA Italia, ai sensi del D.Lgs 39/2010.

Di conseguenza, il revisore deve applicare i Principi di revisione ISA Italia in tutte le fasi del lavoro di revisione sugli ETS, dalla pianificazione all'espressione del giudizio, documentando sempre il lavoro in conformità con ISA 230. Inoltre, le disposizioni del D.Lgs 39/2010 in tema di indipendenza, procedure di controllo, revoca e dimissioni dall'incarico e risoluzione consensuale sono pienamente applicabili.

Il revisore deve segnalare l'incarico al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la pubblicità dell'incarico nel Registro unico nazionale del Terzo settore è oggetto di discussione in quanto il CTS prevede l'iscrizione al RUNTS solo per gli "organi sociali".

Assirevi fornisce le indicazioni per l'emissione della relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010. Come appendice al documento, viene fornito un esempio di relazione che deve contenere nel titolo l'indicazione che essa costituisce la relazione di un revisore indipendente e il riferimento all'art. 14 D.Lgs. 39/2010 ai sensi del quale viene emessa la relazione di revisione.

Il giudizio viene espresso sul bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e sul contenuto della relazione di missione che illustra e dettaglia le poste di bilancio. Il giudizio è emesso in conformità con il principio di revisione internazionale ISA Italia 700.

La relazione deve indicare le responsabilità del redattore del bilancio e dell'organo di controllo, precisando che spetta al redattore del bilancio la valutazione della capacità dell'ente di continuare a operare come un'entità in funzionamento e all'organo di controllo la responsabilità della vigilanza sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'ente.

Nella relazione del revisore, devono essere indicate le responsabilità del revisore stesso, affermando che il lavoro è stato svolto in conformità con i principi di revisione internazionali ISA Italia, con particolare riferimento all'identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi, alla comprensione del controllo interno, alla valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili utilizzati e all'esistenza del presupposto della continuità.

Infine, il revisore deve esprimere in apposito paragrafo il giudizio espresso ai sensi dell'art. 14 c. 2 lett. e) D.Lgs. 39/2010 circa la coerenza con il bilancio della parte di relazione che illustra l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della medesima parte della relazione con le norme di legge.
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