3 novembre 2021

Formazione Professionale Continua

Autore: Daniele Sirianni e Alfonso Falace
A far data dal 1° gennaio 2017 i revisori legali devono assolvere ad un percorso di formazione continua di durata triennale.

Ogni anno il revisore dovrà maturare almeno 20 crediti formativi per un totale di 60 crediti formativi nel triennio; il minimo di 20 crediti formativi deve essere maturato ogni anno in virtù del fatto che sussistono due distinti obblighi:
  • 20 crediti ogni anno;
  • 60 crediti nei tre anni.

Il MEF ha previsto che le materie da trattare durante i percorsi formativi dovranno riguardare, in particolare:
  • a) Tecnica professionale;
  • b) Gestione del rischio E controllo interno;
  • c) Principi di revisione;
  • d) Disciplina della revisione legale dei conti;
  • e) Deontologia professionale.

È opportuno ricordare che la formazione è obbligatoria ed il mancato assolvimento prevede l’irrogazione di specifiche sanzioni.

Infatti, le sanzioni previste possono variare da:
  • avvertimento;
  • dichiarazione di non conformità della relazione di revisione;
  • censura pubblica;
  • sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 150.000 euro);
  • sospensione da registro dei revisori per un massimo di tre anni;
  • revoca di uno o più incarichi di revisione;
  • cancellazione dal registro.

Va inoltre ricordato che il D.Lgs. n. 135/2016, ha anche modificato l’art. 4 del D.Lgs. n. 39/2010 in tema di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della professione.

Concludiamo ricordando che, relativamente alla formazione continua del triennio 2017-2019 il decreto 135/2021, con vigenza dal 19 ottobre 2021 ha previsto una sanatoria, dei predetti crediti, entro il 17 gennaio 2022.

Infatti, i revisori legali che non hanno adempiuto, nel periodo 2017-2019, all’obbligo formativo di 20 crediti l’anno, per un totale minimo di 60 nel triennio, di cui almeno la metà in materie caratterizzanti, il regolamento prevede che sussiste un periodo per regolarizzare il debito formativo.

L’adempimento, come già detto, deve essere regolarizzato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto e, cioè, entro il 17/10/2022.

Quindi, oltre la data del 17 gennaio 2022, il MEF potrà procedere ad accertare il mancato assolvimento dell’obbligo formativo ed applicare le previste sanzioni.

Il MEF, mediante un avviso sul Portale della Revisione Legale, ha specificato come i revisori legali potranno procedere ad acquisire i crediti formativi mancanti nel predetto periodo, esclusivamente attraverso la fruizione dei corsi presenti nel Portale di Formazione a Distanza (FAD) dello stesso MEF.

Si precisa che i crediti acquisiti fino al 17/1/2022, utilizzando qualsiasi altro canale diverso dal portale del MEF, non saranno considerati a scomputo del debito formativo.

Le linee guida, per aderire alla sanatoria, sono comunque pubblicate sul Portale della Revisione Legale.
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