16 febbraio 2022

Gli adempimenti degli organi di controllo e dei revisori nel nuovo codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Autore: Arianna Grandinetti
Sono passati ormai tre anni da quando l’intera normativa della tradizionale legge fallimentare del Regio Decreto numero 267 del 1942 e del concordato preventivo è stata sostituita dal Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Il decreto legislativo n. 14 del 12/01/2019 prevede l’introduzione di nuovi strumenti di valutazione per misurare lo stato di salute delle imprese italiane, analizzando il ruolo e le responsabilità degli amministratori.

Nello specifico, il nuovo iter normativo, introduce obblighi di segnalazione delle situazioni di crisi e di insolvenza per i revisori contabili, per le società di revisione e per gli organi di controllo societari. Non solo, ciascun soggetto nell’ambito delle proprie funzioni, ha l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione.

Valutare l’assetto organizzativo dell’impresa è l’adempimento primario dell’organo di controllo ed esso non può sottrarsi da tale obbligo in base ad un principio di razionalità e di competenza.Tuttavia, per esaminare l’andamento dell’equilibrio economico e finanziario è opportuno tenere in considerazione i sintomi che rilevano carenze o difficoltà. I revisori dovranno quindi prendere in considerazione eventuali riduzioni di fatturato oppure anomali incrementi di costo, ritardi nei pagamenti delle imposte periodiche o dei contributi previdenziali, ritardi nel pagamento dei fornitori ed eventuali revoche dei fidi da parte delle banche.

La situazione più difficile da essere individuata ed esaminata è senza dubbio la segnalazione immediata dell’esistenza della crisi aziendale.
La prima perplessità risiede nelle definizioni di stato crisi e di insolvenza risultate contraddittorie e le differenze che caratterizzano tali situazioni, mentre, la seconda perplessità emerge dalla definizione dell’avverbio temporale “immediatamente” poiché lo stato di crisi non è un processo istantaneo ma si contraddistingue proprio per il suo andamento progressivo. Dal secondo comma dell’art. 14 emerge che la segnalazione deve essere motivata, per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o con mezzi che assicurino la corretta ricezione; essa deve contenere un termine non superiore ai 30 giorni entro il quale l’organo amministrativo deve riferire soluzioni o iniziative intraprese. Qualora nei prossimi 60 giorni non vengano adottate misure necessarie per il superamento dello stato di crisi, i revisori e i sindaci dovranno informare l’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa) fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni incluse le informazioni aziendali caratterizzate dalla riservatezza e dal segreto aziendale.

Si deve chiarire però che l’organo di controllo è obbligato a segnalare la situazione di squilibrio economico e finanziario e l’andamento della gestione se risulta compromesso fornendo gli elementi a base del proprio giudizio, ma non è tenuto a fornire soluzioni per colmare tali carenze. Per quanto riguarda invece il termine di 60 giorni che ha a disposizione l’organo amministrativo, se riferito anche alla omessa risposta, è ritenuto eccessivamente dilatorio poiché tale intervallo di tempo così ampio potrebbe pregiudicare l’intera situazione aziendale e anche l’iniziativa dei controllori caratterizzata da immediatezza.

Se invece la risposta da parte dell’organo amministrativo è da riferirsi soltanto all’attuazione delle soluzioni individuate per eliminare le inadeguatezze o lo stato di crisi allora il termine appare ragionevole. Secondo il terzo comma dell’art 14, i controllori sono esonerati dalla responsabilità solidale prevista dalle disposizioni civili e penali per tutte le conseguenze che potrebbero pregiudicare società soci e terzi a causa delle decisioni assunte dall’organo amministrativo antecedentemente alle segnalazioni dei revisori. Tuttavia, secondo il quarto comma di suddetto articolo, le banche e gli altri intermediari finanziari devono informare gli organi di controllo di tutti gli interventi riguardanti modifiche o variazioni degli affidamenti concessi ai clienti o alle società. Emerge quindi dall’intera normativa come sia cruciale la tempestività nel ricercare ed analizzare la situazione economica dell’impresa da parte di revisori e organi di controllo; è chiaro come ci sia la necessità di un sistema organizzativo in grado di trasmettere, nel sistema impresa, informazioni rilevanti dai piani “bassi” a quelli più “alti”.

Crescono quindi le responsabilità in capo ai soggetti abilitati e in capo al collegio sindacale mirando però ad una collaborazione forte tra i controllori di primo livello e quelli situati all’apice ai quali giungono informazioni frutto di precedenti lavorazioni.
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