4 settembre 2024

Il Collegio Sindacale e la vigilanza sul bilancio consolidato: aggiornamenti normativi per il 2024

Autore: Redazione Fiscal Revisione
Il collegio sindacale gioca un ruolo cruciale nell'ambito della gestione societaria, garantendo la conformità alle normative vigenti e la correttezza nella redazione e pubblicazione dei bilanci. L'articolo 2403 del Codice Civile disciplina il suo compito di vigilanza, estendendo il controllo anche all'osservanza delle norme procedurali relative al bilancio consolidato.

In vista delle scadenze previste per l’approvazione dei bilanci 2023, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il modello di relazione del Collegio Sindacale non incaricato della revisione legale ex articolo 2429, comma 2, del Codice Civile, indirizzato ai componenti del Collegio Sindacale della società capogruppo.

Nonostante l'assenza di obblighi formali, il collegio sindacale può esprimere osservazioni e proposte sul bilancio consolidato, se lo ritiene opportuno, sia in assemblea che in altri contesti. Durante l'attività di vigilanza, il collegio deve:
  1. Richiedere informazioni sull'assetto del gruppo e sui rapporti di partecipazione dall'organo amministrativo.
  2. Verificare l'esistenza e l'efficienza della funzione responsabile dei rapporti con le controllate e collegate.
  3. Esaminare la relazione del revisore legale, scambiando dati e informazioni rilevanti.
  4. Richiedere tempestive informazioni su operazioni di rilievo patrimoniale, finanziario ed economico con società del gruppo.
  5. Effettuare sul bilancio consolidato e sulla relazione sulla gestione le stesse attività di vigilanza previste per il bilancio di esercizio.
Dal 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la Norma di Comportamento 3.9, che chiarisce ulteriormente le responsabilità del collegio sindacale. Essa specifica che il collegio non è tenuto a fornire relazioni o espressioni formali di giudizio sul bilancio consolidato, un compito riservato al revisore legale, come stabilito dagli articoli 41 del D.lgs. 127/1991 e 14 del D.lgs. 39/2010.

Il documento "La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della società capogruppo", pubblicato recentemente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, riassume queste attività. Esso rappresenta un'importante risorsa per comprendere come il collegio possa esprimere le proprie osservazioni in ambiti alternativi all'assemblea.

Le osservazioni e proposte del collegio sindacale sul bilancio consolidato possono essere incluse in un apposito paragrafo della relazione, subito dopo le osservazioni sul bilancio di esercizio. È fondamentale ricordare che queste osservazioni non sono obbligatorie se il collegio è incaricato esclusivamente della vigilanza ex articolo 2403 del Codice Civile, come spesso accade nelle società capogruppo (articolo 2409-bis, comma 2, del Codice Civile).

Il collegio sindacale, pur non avendo obblighi formali di giudizio sul bilancio consolidato, mantiene un ruolo attivo e critico nella vigilanza della gestione societaria. Le nuove linee guida della Norma di Comportamento 3.9 offrono chiarezza e strumenti operativi per un'efficace attività di controllo, assicurando che le società capogruppo rispettino le norme procedurali e mantengano una trasparenza gestionale fondamentale per la fiducia degli stakeholders.
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