Il Terzo Settore riveste un ruolo fondamentale nella società contemporanea, contribuendo al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per garantire la trasparenza, l'efficienza e la corretta gestione di tali enti, è necessario il controllo interno da parte degli organi preposti.
Il perimetro degli Enti del Terzo Settore soggetti al controllo interno è definito da una combinazione di disposizioni legislative, precisamente l'articolo 4 del D.Lgs. 117/2017, l'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e l'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 112/2017. Secondo queste norme, rientrano nella definizione di Ente del Terzo Settore i seguenti enti: fondazioni, associazioni (riconosciute o non riconosciute), associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, mutualità o produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore, nonché imprese sociali, incluse le cooperative sociali.
La nomina dell'organo di controllo varia in base alla tipologia di ente. Per le fondazioni, è obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche se in composizione monocratica. Per le associazioni e le altre categorie di Enti del Terzo Settore, ad eccezione delle fondazioni, delle imprese sociali e delle cooperative sociali, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando sono costituiti patrimoni destinati ad uno scopo o quando vengono superati per due esercizi consecutivi i limiti di attivo, ricavi o dipendenti stabiliti dalla legge.
L'organo di controllo degli Enti del Terzo Settore ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. Inoltre, deve valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Tra i compiti specifici dell'organo di controllo rientrano l'attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto conformemente alle linee-guida stabilite dalla legge, il monitoraggio delle attività di interesse generale, delle attività diverse e dell'attività di raccolta fondi, nonché il controllo per evitare la distribuzione indiretta di utili.
Gli organi di controllo hanno il potere di ispezione e controllo in qualsiasi momento e possono richiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali. Devono essere scelti tra le categorie di soggetti specificate dalla legge e possiedono poteri simili a quelli previsti dall'articolo 2399 del Codice Civile. Nel caso di un organo di controllo collegiale, almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti richiesti.
Per quanto riguarda le imprese sociali, la nomina di uno o più sindaci è sempre obbligatoria. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, e monitorano l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Hanno il compito di verificare l'osservanza delle finalità sociali dell'impresa sociale, comprese le attività di interesse generale, l'assenza dello scopo di lucro oggettivo, la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività, nonché il lavoro nell'impresa sociale.
I sindaci hanno il potere di effettuare ispezioni e controlli, richiedendo informazioni agli amministratori. Tuttavia, per le imprese sociali non è prevista la possibilità per il sindaco unico o il collegio sindacale di esercitare anche la revisione legale dei conti, in quanto questa competenza può essere demandata a un organo di revisione esterno.
Per le cooperative sociali, le disposizioni relative agli organi di controllo interno trovano una specifica regolamentazione nel Codice Civile, prevale quindi la normativa specifica delle cooperative, con l'applicazione delle disposizioni generali solo in quanto compatibili.
In conclusione, il controllo interno riveste un ruolo fondamentale nella gestione e nel monitoraggio degli Enti del Terzo Settore. Gli organi di controllo hanno il compito di garantire la corretta amministrazione e l'osservanza delle finalità sociali, contribuendo così a promuovere la trasparenza e l'efficacia di queste importanti organizzazioni.