Ogni anno il revisore legale (persona fisica o società di revisione) o il sindaco effettivo e/o sindaco supplente in-caricati alla revisione deve provvedere a monitorare gli incarichi di revisione.
In questo periodo sono interessati anche tutti quei revisori che a seguito delle nuove nomine per il triennio 2022-2023-2024 hanno accettato o accetteranno l’incarico di revisione in occasione delle assemblee che approvano i bilanci 2021.
I revisori, di regola, devono essere accreditati e tenere controllato e aggiornato il contenuto informativo sugli inca-richi di revisione legale nell’apposito registro gestito dal MEF nell’area riservata nel sito
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/; entro 30 giorni dalle variazioni intervenute.
Infatti è stabilito che i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad accreditarsi, così da acquisire le credenziali per accedere alla propria Area riservata e comunicare al MEF le variazioni dei dati anagrafici e dei dati relativi agli incarichi di revisione assunti.
La mancata o ritardata trasmissione delle suddette informazioni nei 30 giorni successivi, non pregiudica l’iscrizione al Registro dei revisori, ma il comportamento omissivo può determinare l’applicazione di sanzioni am-ministrative previste dall’articolo 24 del D. Lgs. 39/2010.
L’entità della sanzione minima, pari a € 1.000 risulta comunque tale da giustificare la massima attenzione in rela-zione all’adempimento. Per le irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni, può essere applicata (tenendo conto della gravità degli illeciti) una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 150.000, la sospensione dal Registro, la revoca di uno o più in-carichi di revisione legale, il divieto di accettare nuovi incarichi, la cancellazione dal Registro.
Area riservata MEF - Dati anagrafici: Il contenuto informativo dati anagrafici e albi esteri contiene:
- il numero di iscrizione all’albo, il D.M. di riferimento e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- i dati anagrafici, la residenza, il domicilio e i/il luoghi/o dove svolge l’attività professionale il revisore;
- l’indicazione di una posta elettronica facoltativa e di una posta certificata obbligatoria valida e attiva as-sociata univocamente ad un singolo iscritto;
- l’indicazione obbligatoria se si è dipendenti di un’associazione di rappresentanza di un ente cooperativo incaricato della revisione legale in base alla normativa vigente nelle Regioni a statuto speciale;
- l’indicazione obbligatoria se si è socio o amministratore, e si svolge l’attività di revisione presso una so-cietà di revisione;
- inoltre, se in possesso, indicare l’iscrizione ad albi esteri che sono riconosciuti per l’attività del revisore.
Sezione B “inattivi”: il contenuto informativo colloca il revisore nella sezione B inattivi. Al primo caricamento di un incarico di revisore legale si passa automaticamente nella sezione attivi.
Incarichi e sezione A
“attivi”: nella sezione A “attivi” si procede al caricamento degli incarichi di revisore legale.
Ogni caricamento dell’incarico di revisione deve contenere i dati della società, la partita Iva, l’indicazione se la so-cietà è di interesse pubblico, data inizio e data fine incarico e corrispettivo annuale pattuito.
Sono oggetto di comunicazione al Registro esclusivamente gli incarichi di “revisione legale dei conti" condotti ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010, svolti cioè con lo scopo di fornire un giudizio professionale in ordine all'attendibilità del bilancio nel rispetto delle procedure e degli standard professionali applicabili (ISA ITALIA), in forza di una legge (articolo 2409-bis per le società per azioni) o per espressa previsione dell'atto costitutivo o dello statuto (ad esempio nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice civile).
Modalità operative - Sindaco effettivo e supplente: oltre al sindaco effettivo anche il sindaco supplente è obbliga-to a indicare l’incarico di revisione ricevuto, iscrivendosi nella sezione Attivi.
Durata incarico: per la durata dell’incarico di revisione indicare l’inizio dell’anno e la fine dell’anno. (Ad esempio incarico triennale 1.01.2019 – 31.12.2021).
Conferma revisore: se il revisore viene confermato per un successivo triennio vengono mantenute inalterate le da-te del precedente triennio precedente archiviando l’incarico nello storico e caricando un nuovo triennio continuati-vo (Ad esempio: 1.01.2022 – 31.12.2024).
Cessazione revisore: il revisore che cessa il mandato triennale per cessazione degli obblighi societari o per incari-co ad un nuovo revisore legale deve far riferimento alla data dell’assemblea dei soci che ha cessato l’incarico e/o lo ha conferito ad un altro revisore. (Ad esempio, con assemblea del 29.04.2022: bisogna intervenire sull’incarico già caricato e modificare la data fine con 29.04.2022, archiviando l’incarico nella sezione “storico”).
Corrispettivo: il corrispettivo da indicare è relativo al valore specifico della revisione pattuito per un esercizio.
Il sindaco supplente (incaricato della revisione) indicherà ZERO come valore nei corrispettivi.