L’
OIC, l’organismo italiano di Contabilità, ha pubblicato gli emendamenti relativi al principio contabile utilizzabile dagli Enti del Terzo Settore (
ETS) con riferimento alle finalità non lucrative. In particolare, l’emendamento si riferisce agli ETS che redigeranno il loro bilancio per la prima volta in base al nuovo principio OIC 35.
Nel febbraio dello scorso anno dallo stesso Organismo Italiano di Contabilità è stata pubblicata la versione definitiva del principio citato che, al suo interno, prevede delle disposizioni specifiche per coloro i quali, nel bilancio chiuso o in corso al dicembre 2021,
redigeranno il loro bilancio per la prima volta in base all’OIC 35. La novità consiste nel permettere loro la possibilità di utilizzare le
semplificazioni previste per la prima applicazione così facendo redigeranno il bilancio con maggiore facilità riducendo il carico amministrativo che ne deriva. Nel caso di applicazione prospettica viene consentito di non rilevare al fair value, la cui stima risulta eccessivamente onerosa, le transazioni per le quali non è prevista controprestazione (es. erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi, etc.).
Proprio per tali motivi si può parlare di
semplificazioni di prima applicazione per l’OIC 35 sugli Enti del Terzo Settore il quale, lo ricordiamo, è orientato specificatamente sui bilanci del settore no-profit italiano. Gli enti del Terzo settore sono organizzazioni che non hanno scopo di lucro e la loro attività non è preordinata alla produzione del reddito, ma piuttosto a mantenere un
equilibrio economico-finanziario. Ne deriva da ciò che l’OIC 35 ha ritenuto che l’unico postulato di bilancio che richiedesse un adattamento, fosse quello della
continuità aziendale che, in assenza di uno scopo di lucro soggettivo, riferisce alla valutazione prospettica della semplice capacità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento per un orizzonte temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Come riportato nel comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità dello scorso 2 marzo 2023, il principio contabile nella parte dispositiva contiene previsioni specifiche in tema di:
- postulati di bilancio indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;
- transazioni non sinallagmatiche (ossia le transazioni che non prevedono una controprestazione) che rappresentano un aspetto rilevante degli ETS, tra le quali assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
- quote associative e apporti da soci fornitori dando indicazioni sull’iscrizione e sulla rilevazione degli stessi;
- svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali prevedendo che ai fini della determinazione del valore d’uso gli ETS usano l’approccio semplificato previsto dall’OIC 9.
Gli enti del Terzo Settore, pertanto, osservano le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi contabili nazionali OIC ad eccezione delle previsioni specifiche previste dal presente principio.
Il principio contabile degli ETS si applica agli enti del terzo settore che redigono il bilancio in base alle disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del 2017 (noto anche come “Codice del Terzo Settore”). La
finalità del principio contabile in esame è quella di disciplinare i
criteri per:
- presentare struttura e contenuto di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di missione;
- rilevare e valutare alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e con la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.
L’integrazione dell’OIC 35 costituisce un’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, meglio definito a livello di principi contabili societari, come rappresentazione sostanziale. Tenuto conto del postulato generale della
rappresentazione sostanziale, le definizioni, le condizioni richieste per l’iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l’attento esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio