La disciplina dell’organo di controllo e i suoi doveri e poteri rappresentano il punto di arrivo di un orientamento che si è andato a consolidare nel tempo in materia di indipendenza, ineleggibilità e incompatibilità del sindaco. I principali compiti per l’organo di controllo riguardano:
- la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare degli ETS, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di "interesse generale"), 6 ("attività diverse"), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio);
- l’attestazione che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida e alle disposizioni normative in materia.
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 2397, comma secondo, Codice civile. In caso di organo di controllo collegiale, composto di tre o cinque membri, più due sindaci supplenti, almeno un membro effettivo ed un supplente deve essere scelto tra i professionisti abilitati (revisori legali iscritti nell'apposito registro), o tra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica
l'articolo 2399, Codice civile, sulle cause d'ineleggibilità e di decadenza dei sindaci.
Il principio che emerge da suddetto articolo è quello dell’indipendenza del sindaco; infatti i sindaci devono svolgere l’incarico con obiettività e integrità e nell’assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l’indipendenza.
I motivi di non conformità, decadenza e incompatibilità previsti dalla legge sono destinati a garantire
l'indipendenza dei sindaci come condizione necessaria per il corretto svolgimento dell’attività di revisione e vigilanza le quali sono delegata al Collegio Sindacale.
In generale, i requisiti di indipendenza devono soddisfare contemporaneamente i seguenti due aspetti:
- Un corretto atteggiamento professionale spinge gli auditor a considerare la performance di elementi che si riferiscono solo allo svolgimento delle sue funzioni, esclusi eventuali fattori estranei;
- Condizioni non correlate a circostanze o situazioni comunicate da terzi, trarre conclusioni oggettive e ragionevoli sulla capacità del sindaco di svolgere le proprie funzioni evitando quindi che l'approccio oggettivo sia compromesso.
Emerge quindi che l'indipendenza è un requisito moralmente soggettivo che può influenzare l'obiettività del
sindaco.
Prima di accettare l'incarico, infatti, il Sindaco individua i rischi di
indipendenza, ne valuta la significatività e valuta se le garanzie sono disponibili con il fine ultimo di determinare se questi rischi possano essere eliminati o ridotti a livelli accettabili. Poiché è impossibile identificare e definire tutte le possibili situazioni e relazioni rilevanti compromettendone l'obiettività, i sindaci adottano un sistema di valutazione dei rischi per la loro indipendenza facendo riferimento a casi specifici. Motivo per il quale il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha evidenziato che, in presenza di rapporti di lavoro autonomo, rapporti di consulenza o prestazione d’opera retribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza deve essere valutata caso per caso sulla base di
un’analisi dei rischi per l’indipendenza. Tuttavia, sono state indentificate delle precise aree di rischio tali da poter compromettere circostanze che dovrebbero essere caratterizzate da indipendenza; nello specifico si fa riferimento a rischi derivanti dall’eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità, rischi derivanti dall’interesse personale, dall’auto - riesame e dall’intimidazione.
Come già anticipato, l’art. 2399 c.c. è stato introdotto al fine di disciplinare le
cause di ineleggibilità e decadenza per la carica di sindaco nelle società di capitali. Il professionista non può accettare l’incarico e, se eletto decade, se si verifica una delle seguenti situazioni:
- è interdetto;
- è inabilitato;
- è fallito;
- è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici
- l’incapacità a esercitare uffici direttivi;
- è amministratore della società;
- è amministratore delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società;
- è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
L’ultimo comma dell’art. 2399 c.c. stabilisce che lo statuto possa prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità, limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
Inoltre, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio, “coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”. Si fa riferimento a rapporti di lavoro, compreso sia il lavoro subordinato che quello autonomo.
È importante sottolineare che le relazioni di natura patrimoniale e professionale (a differenza del Lavoro autonomo e lavoro subordinato che di per sé costituisce causa di impedimento alla nomina dell’incarico sindacale) possono assumere rilevanza affinché siano ad esse attribuite le cause di ineleggibilità e di decadenza, solo se "danneggiano l'indipendenza". Quest’ultimo inciso riguardante l’indipendenza deve essere inteso nel senso che la rilevanza dei rapporti patrimoniali e professionali può essere valutata alla luce del possibile impatto delle circostanze delineate dal legislatore ferma restando l'obiettività delle parti interessate.