La figura del sindaco unico nelle srl è una questione abbastanza controversa, infatti sia in dottrina che in giurisprudenza ci sono diverse interpretazioni contrastanti. La questione va esaminata in base alla legittimità o meno, nelle srl, della clausola: “qualora la revisione legale sia affidata, per delibera dei soci, ad un revisore legale, l’unico membro dell’organo di controllo monocratico può essere scelto fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche”.
Le “Linee guida per il Sindaco Unico” del CNDCEC (2015) ritengono che il sindaco unico debba essere necessariamente scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali solo quando gli sia affidata anche la revisione legale, dovendo altrimenti essere scelto fra gli iscritti nella sezione A dell’albo dei DCEC, nell’albo degli avvocati, nell’albo dei consulenti del lavoro o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
Buona parte della dottrina, invece, ha sempre evidenziato che il sindaco unico dovrebbe essere scelto necessariamente tra i soggetti (persone fisiche) iscritti al Registro dei Revisori Legali. Di conseguenza risulterebbe illegittima qualunque altra nomina.
Anche in giurisprudenza si evidenzia un palese contrasto sulla questione. Infatti Il Tribunale di Bologna ritiene la suddetta clausola legittima, al contrario il Tribunale di Milano è di parere completamente opposto.
In dottrina, a sostegno di tale conclusione, vengono invocati anche altri argomenti. Uno storico, legato al fatto che, quando all’interno dell’ordinamento giuridico è comparso il sindaco unico anche nelle spa, era obbligatoria l’iscrizione nel Registro dei Revisori (vedi art. 2397 comma 3 c.c., inserito dall’art.14 comma 14 della L. 183/2011 e abrogato dall’art. 35 comma 1 del DL 5/2012 convertito). L’altro pratico, riferito al rilievo che, anche in presenza di un revisore esterno, l’organo di controllo è chiamato comunque ad assolvere diversi compiti che richiederebbero, in tutti i modi, una certa preparazione contabile.
Ciò detto, è anche opportuno evidenziare quanto suggerito dalla circ. Assonime del 7 marzo 2012 n. 6, la quale ribadisce che, in caso di sindaco unico, il principio da seguire è quello per cui la disciplina in materia di collegio sindacale dovrebbe trovare applicazione nei limiti della compatibilità.
In tutti i modi sarà sempre il candidato a sindaco unico a decidere se accettare l’incarico, o meno, proprio in base alle proprie competenze, capacità, disponibilità di risorse (organizzative e temporali) e quant’altro ritenuto necessario per espletare l’incarico in tranquillità.
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