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Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, noto come legge fallimentare, a poco meno di settant’anni dalla sua entrata in vigore, sarà sostituito da un testo più moderno e snello nelle procedure, con l’intento, diversamente dalle disposizioni precedenti, di anticipare il verificarsi della crisi e dell’insolvenza cercando di rimediare in tempo utile. Il
D.Lgs. n. 14/2019, nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, oltre a sostituire i termini “fallimento e fallito”, ormai vetusti, con “liquidazione giudiziale e debitore assoggettato a liquidazione giudiziale”, introduce diverse novità rispetto alla normativa precedente, anche se nel complesso si riscontra una certa continuità con il vecchio impianto normativo. Tra le tante novità, sicuramente innovativa è la disposizione che prevede il riconoscimento di misure premiali all’imprenditore che abbia fatto emergere tempestivamente la situazione di insolvenza della propria azienda.
Le previsioni di cui all’art. 25 CCI - Il legislatore, con l’introduzione delle misure agevolative summenzionate, ha inteso rendere più efficace e tempestivo il sistema di allerta affiancando ai controlli esterni demandati ai vari organi, un controllo interno effettuato dall’imprenditore. Per incentivare, poi, il debitore a far emergere, una volta accertata, tale situazione patologica, ha previsto un sistema di misure premiali di non trascurabile entità.
In pratica, l’articolo 25 indica le misure premiali alle quali può accedere l’imprenditore che abbia presentato tempestivamente l’istanza all’OCRI, tesa ad evitare l’aggravarsi della crisi e che abbia seguito, in buona fede, le relative istruzioni nel corso del procedimento; ovvero, abbia presentato domanda di accesso ad una delle procedure che regolano la crisi d’insolvenza, sempre che la stessa non sia stata successivamente dichiarata inammissibile. Il secondo comma dell’articolo 25 prevede che:
“(…) Quando nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere pima dell’apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l’istanza all’organismo di composizione assistita della crisi d’impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l’istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura (…) il valore dell’attivo offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l’importo di 2.000.000 di euro (…)”.
La tempestività della domanda - Al fine del riconoscimento delle misure premiali, si ritiene non tempestiva la domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal CCI presentata dal debitore oltre i sei mesi, ovvero, l’istanza di composizione della crisi di cui all’articolo 19, presentata oltre il termine di tre mesi. Tali termini decorrono da quando si verifica alternativamente:
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni, per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni, per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- il superamento nell’ultimo bilancio approvato o, comunque, per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3.
Le misure premiali riconosciute - Come dianzi evidenziato, nel nuovo CCI sono presenti delle misure premiali che, al verificarsi dei presupposti già indicati, vengono riconosciute al debitore. Tali benefici, cumulabili tra loro, sia amministrativi che penali, sono elencati all’articolo 25. In particolare dalla lettera a) alla lettera e) vengono menzionati i benefici amministrativi; il comma 2, invece, menziona i benefici penali.
I benefici amministrativi consistono nella:
- riduzione dei debiti tributari (art. 25 comma 1 lettera a);
- riduzione delle sanzioni tributarie (art. 25 comma 1 lettera b);
- riduzione di sanzioni ed interessi sui debiti tributari (art. 25 comma 1 lettera c);
- proroga dei termini fissati dal giudice (art. 25 comma 1 lettera d);
- limitazione dei casi di proposta di concordato concorrente (art. 25 comma 1 lettera e).
Per quanto attiene, invece, ai benefici penali, il debitore non è punibile:
- per i reati di bancarotta e quelli affini, per le sole condotte poste in essere nei periodi antecedenti all’apertura della procedura;
- quando il danno cagionato è di speciale tenuità.
Più precisamente, l’esimente penale è applicabile per i seguenti reati:
- bancarotta fraudolenta;
- bancarotta semplice;
- ricorso abusivo al credito.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, che tale esimente sia estesa anche ai seguenti soggetti:
- soci illimitatamente responsabili di snc e sas limitatamente ai reati di bancarotta e ricorso abusivo al credito;
- agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, anche in caso di concordato preventivo;
- all’institore per il reato di ricorso abusivo al credito, denuncia di creditori inesistenti, omessa dichiarazione di esistenza di altri beni da inventariare, fatti di bancarotta fraudolenta e semplice in presenza di concordato preventivo.
Come dianzi detto, la condizione necessaria per poter beneficiare di tale esimente è che l’istanza sia stata presentata tempestivamente e che il danno sia di speciale tenuità.
Particolare tenuità del fatto - Il legislatore, con l’introduzione dell’art. 131-bis del codice penale avvenuta nel marzo 2015, proseguendo con la revisione della politica criminale adottata, ha voluto creare una nuova causa di non punibilità per quei reati puniti con pena detentiva nel massimo di cinque anni ovvero, con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva. La disposizione, in sintesi, permette all’organo giudicante di valutare secondo una visione propria dei fatti, delle circostanze e delle modalità del reato e di decidere se un determinato comportamento sia o meno di speciale tenuità. Ciò significa che un reato regolarmente commesso possa andare esente da pena perché l’offesa arrecata potrebbe essere di irrilevante entità. La valutazione da parte del giudice per stabilire se al reato sia applicabile tale disposizione, è ancorata ai seguenti parametri:
- modalità della condotta;
- l’esiguità del danno cagionato o del pericolo.
In definitiva, tale previsione è una particolare forma di improcedibilità dell’azione penale che si verifica quando il fatto commesso è inadeguatamente offensivo ed il danno arrecato è di tenue entità.
Il debitore che abbia rispettato le prescrizioni previste in tema di tempestività, può richiedere al presidente del collegio d cui all’articolo 17, l’attestazione della sussistenza di tali requisiti, da far valere, successivamente, in sede penale.
Danni ritenuti di non speciale tenuità - L’ultima parte del secondo comma dell’articolo 25 del CCI prevede, qualora il danno sia considerato di non speciale tenuità, al momento dell’apertura della procedura concorsuale risulti un attivo inventariato oppure offerto ai creditori che superi la quinta parte dell’ammontare dei debiti, e comunque, il danno arrecato non superi complessivamente l’importo di euro 2.000.000, il riconoscimento di una circostanza attenuante consistente nella riduzione della pena applicabile fino alla metà.
Conclusioni - Come dianzi accennato, l’esigenza del legislatore di rivedere le impostazioni di politica criminale rispondenti ad una esigenza di deflazione processuale, ha ridotto, con tale disposizione, l’area del pericolo penale, offrendo un miglior funzionamento del sistema giudiziario. Senza trascurare, inoltre, che fatti privi di reale offensività, posti in essere in epoche risalenti, possono essere oggetto di condizionamento al verificarsi di una procedura concorsuale.
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