Il codice della crisi e dell’insolvenza, all’
articolo 216, così come modificato dal
D.Lgs 147/2020, regola la vendita e gli altri atti di liquidazione dei beni acquisiti all’attivo della procedura di liquidazione giudiziale. Il primo comma prevede che:
“I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2”. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, qualora la stima riguardi un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore.
Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile: esso prevede che i beni oggetto di alienazione siano stimati da un esperto nominato dal curatore ai sensi dell’articolo 129, comma 2. In tale circostanza il curatore, ricevuta l’autorizzazione da parte del comitato dei creditori, conferisce incarico ad un tecnico affinché lo coadiuvi nell’alienazione dei beni facenti parte dell’attivo della procedura. L’esperto valutatore dovrà possedere specifici requisiti idonei allo svolgimento dell’incarico ricevuto.
I principi italiani di valutazione (PIV) - L’O.I.V (Organismo Italiano di Valutazione) si propone quale riferimento nell’ambito della valutazione d’azienda; ha l’obiettivo di definire i P.I.V. (Principi Italiani di Valutazione), che disciplinano l’operato degli addetti alle perizie di stima. Essi hanno lo scopo di offrire una serie di principi, accettati e condivisi, che permettano di rendere il più possibile omogenei i processi valutativi, a vantaggio di una maggiore chiarezza nelle scelte metodologiche e nei risultati delle valutazioni, e limitando, di fatto, la discrezionalità del valutatore con conseguente maggiore attendibilità della stima.
Appare opportuno evidenziare, inoltre, come i P.I.V., in quanto definiti in relazione allo specifico contesto aziendale, giuridico e regolamentare italiano, risultino molto più specifici ed analitici dei sistemi di valutazione internazionale.
Benché ad oggi la loro applicazione non risulti obbligatoria, è inconfutabile che essi esprimano l’orientamento della prevalente dottrina in materia aziendale.
L’utilità dei PIV- Con l’applicazione dei principi di cui si discute, il valutatore riesce ad individuare non solo la tipologia dell’incarico ma anche il grado di responsabilità che andrà ad assumersi. L’esperto, inoltre, con l’accettazione dell’incarico si farà carico degli obblighi nei confronti del curatore che, in linea di principio, si sostanziano nella capacità di svolgere con professionalità, conoscenza ed esperienza il mandato ricevuto.
Le varie tipologie di incarico - Le tipologie di incarico previste dai PIV sono cinque (PIV I.4.2 e III.1):
- valutazione piena;
- parere valutativo;
- parere di congruità;
- calcolo valutativo;
- revisione del lavoro da parte di un altro esperto.
Per ogni singola tipologia l’esperto, nella più totale indipendenza, è chiamato a svolgere una particolare attività sia valutativa che relazionale. In pratica e senza entrare nel dettaglio, dovrà procedere preliminarmente alla raccolta di informazioni utili richieste dai metodi di valutazione. Esaminati gli elementi distintivi caratterizzanti procederà con la scelta del metodo di valutazione da adottare, cercando di focalizzare la scelta su quello più efficace in relazione alla natura, l’oggetto e le caratteristiche dell’incarico ricevuto. Procederà alla valutazione sulla base dei dati ricevuti senza entrare nel merito sulla loro attendibilità, salvo esplicita richiesta.
Il processo valutativo è caratterizzato dal compimento delle cinque fasi: solo attraverso il controllo di tutte sarà possibile fornire un dato attendibile circa l’effettività del valore stimato. Terminate le operazioni, l’esperto fornirà al curatore una relazione scritta nella quale andrà ad evidenziare tutti gli elementi utilizzati a supporto della sua stima.
I pareri valutativi - A differenza della valutazione, il parere valutativo è un lavoro che investe solamente una parte del processo con conseguente limitazione della responsabilità da parte del valutatore. L’oggetto dell’incarico dovrà risultare dal mandato e dovrà attenersi alle casistiche tipiche per tale incarico previste dai PIP.
Il compenso spettante al valutatore - L’articolo 216 del CCII, comma 1, prevede che:
«(…) Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (…)»; sicché questo sarà calcolato sulla base del ricavato della vendita. La modalità di remunerazione dell’opera svolta dal tecnico, in linea di massima, non è sempre coerente con l’incarico ricevuto. Infatti, tra il valore stabilito dall’esperto ed il prezzo finale di vendita determinato dagli organi della procedura, possono determinarsi degli scostamenti al ribasso che nulla hanno a che vedere con l’opera prestata dal professionista: ciò genererà una ingiustificata riduzione del compenso spettante allo stesso. Appare evidente che qualora il compenso dell’estimatore venisse rapportato a parametri tariffari e non al valore di realizzo del bene stimato, verrebbe mitigata la discrepanza appena descritta, con conseguente riconoscimento del giusto compenso.
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