3 giugno 2020

L’indipendenza del revisore

Autore: Alfonso Sica
Il revisore contabile è il professionista abilitato allo svolgimento dell’attività di controllo legale presso le società e gli enti sottoposti a revisione. Nello svolgimento dell’incarico ricevuto il professionista o la società di revisione è tenuto all’osservanza ed al rispetto di una serie di norme. Di estrema importanza è il precetto contenuto nell’articolo 10 del D.Lgs 39/2010, rubricato “Indipendenza ed obiettività”. Tale norma detta i comportamenti che il revisore o la società di revisione deve adottare per porre in essere misure di “tutela preventiva” indirizzate alla salvaguardia dell’indipendenza e dell’obiettività. Requisiti indispensabili, che tutti i soggetti dediti all’attività di controllo legale devono possedere. A voler essere più precisi, si ritiene che tali requisiti debbano sussistere:
  • al momento dell’accettazione dell’incarico di revisione;
  • per il periodo di mantenimento dell’incarico;
  • durante il periodo in cui vengono espletate le attività di cui all’articolo 10, comma 1 bis, del D.Lgs 39/2010.

Comportamento del revisore - L’incaricato della revisione, prima di accettare l’incarico, deve valutare tutte le situazioni che potenzialmente possono confutare la sua indipendenza. Deve, inoltre, rispettare il principio di obiettività ed integrità professionale. A differenza dell’indipendenza, questi ultimi due principi non producono effetti immediati: il primo non è oggetto di verifica esterna; il secondo è valutabile solo a posteriori. L’indipendenza, infatti, è il mezzo migliore che il soggetto incaricato alla revisione può utilizzare per dimostrare ai terzi che l’incarico ricevuto viene svolto nel rispetto dei requisiti sopra enunciati.

Il concetto di indipendenza - Tra le molteplici varietà di situazioni che possono verificarsi quotidianamente nella gestione di un incarico di revisione, l’indipendenza dell’incaricato al controllo è un elemento basilare. Essa è oggetto di valutazione continua: infatti può sussistere o venir meno in qualsiasi momento a causa di mutazioni legate al verificarsi o al venir meno di eventi imprevedibili (o non valutabili) in una determinata circostanza o momento. Il revisore o la società di revisione, quindi, deve porre in essere un comportamento che consenta di monitorare la sussistenza del requisito dell’indipendenza. Ciò non significa che l’incaricato della revisione debba essere svincolato da ogni rapporto o non possa intrattenere relazioni con i terzi. Indipendenza significa, semplicemente, svolgere l’incarico ricevuto senza subire influenze da parte di terzi tali da condizionare il risultato od il giudizio finale.

Rischi per l’indipendenza - L’autonomia dell’incaricato può essere pregiudicata da diversi fattori attribuibili sia alla sfera personale che ambientale. Tali fattori assumono rilievo, sia se valutati nel loro insieme che separatamente, qualora, sottoposti al giudizio di un terzo informato, obiettivo e ragionevole, vengano considerati non adeguati a garantire che l’attività di revisione sia svolta in modo indipendente ed esente da influenze terze. Nella valutazione dell’indipendenza del revisore o della società di revisione, rispetto all’incarico ricevuto, l’ambito di osservazione si estende anche a tutti i rapporti riconducibili alla rete di appartenenza così come definita dall’articolo 1, lettera l), del D.Lgs. 39/2010. In tali casi, il revisore deve procedere all’adozione di provvedimenti che gli consentano di ristabilire l’osservanza dei principi fondamentali a base della revisione, anche nel rispetto della relazione di trasparenza richiesta dall’articolo 13, lettera g), del regolamento UE 537/2014. Quest’ultimo prevede che venga redatta “una dichiarazione sull’adozione di misure intese a garantire l’indipendenza del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile, che confermi altresì che è stata effettuata una verifica interna del rispetto di tali misure di indipendenza”. Le più comuni patologie che richiedono una valutazione dell’indipendenza da parte dell’incaricato al controllo possono essere così sintetizzate:
  • interesse personale;
  • assunzione di cariche sociali nella società che ha conferito l’incarico di revisione;
  • rapporti di lavoro dipendente od autonomo con la società che ha conferito l’incarico di revisione;
  • possesso di strumenti finanziari emessi dalla società che ha conferito l’incarico di revisione;
  • controllo dei dati che lo stesso revisore ha contribuito a determinare;
  • familiarità;
  • altre attività di conflitto.

La normativa vieta lo svolgimento dell’attività di revisione nei confronti di una società qualora tra la stessa e l’incaricato del controllo o la sua rete, sussistano relazioni tali da comprometterne l’indipendenza.

Il rispetto dell’indipendenza - Si ritiene che nell’attività di revisione venga rispettato tale principio quando le misure di tutela assunte sono tali che sottoposte al giudizio di un terzo informato, obiettivo e ragionevole, vengano considerate adeguate a garantire che l’attività di controllo sia svolta in modo indipendente ed esente da influenze terze.
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