17 marzo 2021

L’indipendenza del Revisore

Autore: Franco Rubino e Alfonso Falace
Il Revisore Legale, per il corretto esercizio dello “scetticismo professionale”, deve avere due requisiti fondamentali: indipendenza ed obiettività.
A tali requisiti normativa e prassi di riferimento dedicano ampio spazio.

La normativa e la prassi di riferimento, in merito ai predetti requisiti, è contenuta:
  • nel D.Lgs. 39/2010 negli articoli 10, 10-bis, 10-ter (articolo 17 per gli EIP identificati al precedente articolo 16);
  • nel principio internazionale sul controllo della qualità ISQC 1;
  • nel principio di revisione ISA nr. 200 sugli “Obiettivi generali del revisore indipendente;
  • nel principio di revisione ISA nr. 220 sul “Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”;
  • nel regolamento adottato con il D.M. n. 261/2012 dove, tra le casistiche che legittimano la cessazione anticipata dell’incarico di revisione, per revoca o dimissioni volontarie, è indicata anche l’insorgenza di situazioni lesive sull’indipendenza;
  • nei principi, adottati dal Mef, elaborati da INRL - Istituto Nazionale Revisori Legali, CNDCEC - Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ASSIREVI - Associazione Italiana Revisori congiuntamente al Mef e alla Consob.

Per il sindaco-revisore è inoltre applicabile, unitamente alle predette fonti normative, anche l’articolo 2399 c.c. (inerente l’indipendenza del collegio sindacale nello svolgimento delle funzioni di vigilanza).

È opportuno sottolineare che il Revisore Legale ha il dovere di accertarsi “in maniera costante” della sussistenza e della permanenzadei requisiti di indipendenza ed obiettività.

Tali verifiche vanno effettuate:
  • nella fase di accettazione dell’incarico (se primo incarico);
  • nella fase di mantenimento dell’incarico (se rinnovo dell’incarico);
  • “durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa” (articolo 10, comma 1 bis, D.Lgs. 39/2010).

Il Revisore Legale, al fine di evitare situazioni che possano minacciare o ledere l’indipendenza, deve:
  • prestare attenzione e valutare eventuali relazioni dirette e/o indirette che possono esistere tra lui e la “rete” di rapporti a lui riferibile e con la società assoggettata a revisione tali da poter insidiare la propria indipendenza e obiettività nel giudizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: relazioni di lavoro, familiari, d’affari o di ogni altro genere, sia dirette che indirette);
  • assolutamente astenersi da accettare l’incarico di revisione legale in caso di:
    • a) rischi di auto-riesame (controllo di dati che egli stesso o altri soggetti appartenenti alla sua rete hanno contribuito a determinare e/o elaborato);
    • b) interesse personale (conflitto di interessi);
    • c) familiarità o intimidazione derivanti da relazioni personali, finanziarie, d’affari, di lavoro o di ogni altro genere instaurate tra la società da assoggettare a revisione legale e il Revisore Legale o la sua rete e dalle quali un terzo soggetto informato, obiettivo e ragionevole, trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore risulti compromessa;
    • d) esercizio di patrocinio legale (sia a favore che contro il soggetto sottoposto a revisione).

È opportuno sottolineare l’importanza rappresentata da una adeguata valutazione e puntuale documentazione che il Revisore Legale deve effettuare per dimostrare il possesso dei fondamentali requisiti d’indipendenza ed obiettività.

Dalle carte di lavoro, predisposte dal Revisore Legale, devono emergere in maniera inequivocabile:
  1. i rischi all’indipendenza e all’obiettività di giudizio che sono stati indagati ed eventualmente rilevati;
  2. tutte le direttive, le misure, le procedure e le regole eventualmente adottate al fine di mitigare i predetti rischi;
  3. la dichiarazione, resa annualmente, della propria indipendenza e di quella dell’eventuale personale impiegato nell’attività di revisione legale (nel caso di collegio sindacale, incaricato della revisione legale, tale dichiarazione annuale deve essere fatta anche dai sindaci supplenti);
  4. le conclusioni raggiunte circa la valutazione dell’indipendenza.

Concludendo il Revisore Legale, per la tranquillità propria e dei terzi, può accettare l'incarico di Revisione Legale solo quando le misure di salvaguardia adottate, a fronte di eventuali minacce o rischi individuati, siano tali da non ingenerare alcun dubbio negli utilizzatori del bilancio revisionato.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy