La prima fase dell’attività di revisore contabile è costituita dalle procedure di accettazione o mantenimento dell’incarico e dalla scelta della durata dello stesso. Le direttive e le procedure, regolamentate nel
Decreto Legislativo n. 39 del 2010, oltre a fissare le responsabilità da adempiere nei processi di valutazione, stabiliscono fermamente la durata degli incarichi.
Il processo di
accettazione e mantenimentodell’incarico deve supportare il revisore nella valutazione dei rischi connessi allo svolgimento dell’incarico e nella documentazione di ogni fattore di mitigazione del rischio individuato. Tale processo si basa sulla valutazione dei seguenti requisiti del revisore:
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Le competenze, il tempo, l’esperienza necessari per lo svolgimento dell’incarico;
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L’affidabilità della governance, delle comunicazioni e delle informazioni ricevute;
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L’indipendenza rispetto al cliente;
- La valutazione complessiva del rischio associato all’incarico.
Bisogna però tener presente che, in effetti, l’assegnazione è formale, in quanto giunge solo a conclusione di un lungo processo di selezione del soggetto a cui affidare il controllo contabile e del suo modo di svolgere i controlli.
Tra le peculiarità innovate dal
d.lgs. n. 39/2010, vi è la possibilità di dimissioni dall’incarico, aspetto ritenuto precedentemente opinabile o discutibile e, soprattutto, viene introdotta la
durata massima del mandato del revisore contabile. Questo aspetto riveste in realtà un ruolo altamente correlato alla qualità e all’adempimento dell’incarico.
Innanzitutto, va precisato che l’incarico ha la durata di tre esercizi per le società non quotate, ed esso può essere rinnovato senza alcuna limitazione. La revoca del revisore legale è deliberata dall’assemblea per “giusta causa” sentito il parere non vincolante del collegio sindacale (Consiglio di sorveglianza o Comitato di controllo sulla gestione).
La riforma diversifica la durata dell’incarico a seconda che la società sia di interesse pubblico o meno.
Di seguito le differenziazioni.
L’incarico per le società non enti di interesse pubblico (art.13):
- Ha durata al massimo di tre esercizi per la società di revisione o per il revisore legale con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;
- È conferito per l’intera durata dell’incarico;
- Scade con l’assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio.
L’incarico per le società di interesse pubblico (art.17):
- Ha la durata di 9 esercizi per le società di revisione e di 7 anni per i revisori legali;
- Può essere conferito solo a chi è iscritto nel registro dei revisori contabili;
- Non è rinnovato o nuovamente conferito se non sono decorsi almeno tre esercizi dal precedente incarico;
- Si conferisce con parere motivato del collegio sindacale;
- Si ricorda che, negli enti di interesse pubblico, nelle società ' controllate da enti di interesse pubblico, nelle società ' che controllano enti di interesse pubblico e nelle società 'sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può ' essere esercitata dal collegio sindacale.
La
precisa regolamentazione della
durata degli incarichi permette di garantire
l’oggettività del revisore e dunque di tutelare l’obiettività dell’intero processo di revisione dei conti. La limitata durata del mandato scongiura, inoltre, il crearsi di possibili conflitti di interessi tra il revisore e l’azienda e limita il prolungarsi di
eventuali errori contabili o irregolarità.
Come in tutte le realtà concerni lavori di responsabilità, l’avvicendarsi di figure differenti è sinonimo di maggior controllo e precisione, maggiori punti di vista e innovazione di prospettive.
La conoscenza della durata dei mandati, secondo i massimali delle normative italiane, da parte delle aziende è fondamentale per poter predisporre e organizzare in anticipo la successione del revisore contabile, così da evitare rallentamenti o, finanche, l’interruzione del processo di revisione.
Tuttavia, è importante considerare che,
la continua rotazione del revisore contabile non solo favorisce l’innovazione del processo di revisione e il miglioramento della qualità dell’attività di revisione evitando conflitti d’interesse, ma soprattutto, può aiutare a prevenire frodi o errori contabili.
Ciò accade poiché l’intervento di un nuovo revisore rispetto a quello precedente riesce ad identificare irregolarità o problematiche che il precedente revisore potrebbe aver omesso o non considerato. È proprio per questo motivo che alcune aziende richiedono che il revisore principale venga sostituito
ogni 3 o 5 anni, mentre altre optano per rotazioni più durature e quindi meno frequenti.
Bisogna comunque considerare che la durata troppo lunga del mandato di un revisore contabile potrebbe scatenare
un conflitto d’interesse tra il revisore e l’azienda stessa, verrebbe quindi meno non solo la garanzia dell’indipendenza del revisore ma anche l’oggettività di giudizio dello stesso.
In conclusione, è evidente come in Italia la durata del mandato è disciplinata da normative specifiche che variano in base al tipo di società ed è importante sottolineare come la corretta scelta di rotazione dei soggetti abilitati alla revisione contabile possa anche
pianificare in anticipo i rischi a cui è legata l’azienda stessa, aspetto fondamentale per garantire trasparenza e oggettività delle informazioni finanziarie delle aziende.