La norma di riferimento in materia di durata, di revoca e delle cause di cessazione dell’incarico del Revisore negli Enti Locali è l’art. 235 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).
Ai sensi dell'art. 235, comma 1, del Tuel, l'Organo di revisione contabile resta in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività della Delibera o dalla data di immediata eseguibilità nel caso in cui, per l'urgenza, questa sia stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134, comma 4, del Tuel).
Il Revisore unico o i membri del Collegio possono svolgere l'incarico presso l'Ente Locale per non più di 2 volte. La predetta previsione normativa è stata introdotta - all’interno dell’art. 235, comma 1, del Tuel - dall'art. 19, comma 1-bis, lett. a), del Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014.
L’Ente Locale deve comunicare alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza la data di scadenza dell’Organo di revisione almeno 2 mesi prima dalla stessa. A seguito di tale comunicazione, la Prefettura informa l’Ente della data, ora e luogo dell’estrazione. Dell’esito delle procedure di estrazione è redatto un apposito verbale, da trasmettere all’Ente interessato per la conseguente adozione delibera di nomina da parte del Consiglio dell’Ente Locale.
Il Dm. Interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevede all’art. 5, comma 3, che per ciascun componente dell'Organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, 3 nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare. Nel caso di Organo collegiale, per i Comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti, i primi due dei sei nominativi estratti vengono designati per la nomina, mentre la nomina del Presidente (terzo membro dell’Organo di revisione), sulla base di quanto stabilito dall’art. 57-ter, del Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, introdotto con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, che ha modificato l’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011, è effettuata tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 dell’Elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali (revisori che hanno svolto incarichi di revisione in Enti Locali per almeno 2 trienni completi) mediante elezione a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale.
Se, da un lato, il contenuto normativo relativo alla durata dell'incarico è immodificabile, l'Ente Locale nel proprio Regolamento di contabilità può introdurre norme in merito alla modalità di entrata in funzione dell'Organo di revisione.
I soggetti estratti devono ricevere comunicazione dall’Ente non solo della loro designazione, ma anche - nel rispetto del Principio di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa - dell’entità del compenso proposto e delle modalità di calcolo dei rimborsi (se non già prevista nel Regolamento di contabilità), in modo che gli stessi possano effettuare le opportune valutazioni per l’accettazione o meno dell’incarico.
La predetta valutazione tiene conto delle eventuali funzioni aggiuntive assegnate ai Revisori ai sensi dell’art. 239, comma 6, del Tuel, e della possibile presenza di Istituzioni nei cui confronti gli stessi Revisori devono esercitare le funzioni di controllo.
La normativa non prevede un vero e proprio atto di accettazione e, di conseguenza, non indica neppure le forme e i tempi mediante le quali l'accettazione deve essere espressa.
Nel silenzio del Regolamento di contabilità, il Revisore presenta comunque - nei termini assegnati dall’Ente nella predetta comunicazione - una dichiarazione di accettazione della nomina ai sensi degli artt. 46 e 47, del Dpr. n. 445/2000, in cui dichiara:
- a) di essere iscritto al Registro dei Revisori legali di cui al Dlgs. n. 39/2010 e/o all'albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili - Sez. A;
- b) che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 236 del Dlgs. n. 267/2000;
- c) di aver preso conoscenza delle norme del Regolamento di contabilità dell’Ente;
- d) che con la nomina risultano rispettati i limiti all’affidamento di incarichi, così come previsti nell'art. 238 del Dlgs. n. 267/2000 [oppure nel Regolamento di contabilità di cui sopra (se diversamente stabiliti)];
- e) i propri incarichi ricoperti in passato al fine dell’individuazione del Presidente dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Dm. Interno n. 23/2012;
- f) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Ente incaricante, secondo le disposizioni di cui al Dlgs. n. 196/2003.
Nel Documento n. 1 dei Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti Locali (aggiornato al mese di giugno 2019), elaborato dall’apposito Gruppo di lavoro della Commissione di studio dell’Area Enti Pubblici del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, viene specificato che nell’atto di accettazione il Revisore dell’Ente Locale dichiari quanto segue: “di accettare il compenso che sarà deliberato dal consiglio dell’ente locale, tenendo conto del compenso base comunicato dall’ente e le modalità di determinazione dei rimborsi, riservandosi di richiedere, appena normativamente possibile, l’aumento e/o l’adeguamento dello stesso”.
Nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo Revisore è limitata alla durata residua degli altri membri del collegio in carica.
Al Collegio dei revisori si applicano le norme relative alla proroga degli Organi amministrativi di cui agli artt. 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6, del Dl. n. 293/1994, convertito in Legge n. 444/1994. Opera quindi anche per i Revisori dei conti degli Enti Locali il termine di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza dell'incarico, entro il quale l’Organo di controllo deve essere ricostituito (cd. prorogatio).
Decorso tale periodo di “prorogatio” senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, l’Organo di revisione decade e tutti gli atti adottati dallo stesso sono nulli. Mentre, durante la “prorogatio”, il ridetto Organo non è limitato all’adozione “esclusivamente [de]gli atti di ordinaria amministrazione, nonché [de]gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”, non applicandosi al caso di specie i commi 2 e 3 dell’art. 3 suddetto.
L'art. 6, comma 3, del Dl. n. 293/1994, prevede che i titolari della competenza alla ricostituzione degli Organi scaduti (e, nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano Organi collegiali e questi non procedano almeno 3 giorni prima della scadenza della proroga, la competenza è trasferita ai rispettivi Presidenti), i Presidenti degli Organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta salva in ogni caso la responsabilità penale individuale per condotta omissiva.
Per quanto riguarda la disposizione di cui all’art. 4, comma 2, del Dl. n. 293/1994 (a cui rinvia l’art. 6, comma 3, dello stesso Decreto) - che prevede la devoluzione della competenza di nomina al Presidente dell’Organo collegiale che non abbia ottemperato al rinnovo dell’Organo a 3 giorni dalla scadenza della prorogatio - il Ministero dell’Interno ha ritenuto che non si possa applicare considerando non devolvibile la competenza di nomina in capo al Consiglio Comunale, poiché l’art. 235 del Tuel rinvia espressamente soltanto all’art. 4, comma 1, del Dl. n. 293/1994.
Nel caso in cui sia superato il periodo di prorogatio senza che il Consiglio abbia provveduto alla nomina di un nuovo Collegio, il Presidente del Consiglio non può sostituirsi all'Organo inadempiente nella nomina del nuovo Organo di revisione, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del citato Dl. n. 293/1994; infatti, l'applicazione di tale comma è esclusa ai sensi dell'art. 235, del Tuel.
Come in precedenza accennato, oltre alla nomina dell’Organo di Revisione (comma 1), l’art. 235 del Tuel disciplina la revoca dei revisori (comma 2) e le cause di cessazione (comma 3) del revisore negli Enti Locali.
La revoca dei Revisori (art. 235, comma 2, del Tuel) può avvenire solo in caso di inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di Deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lett. d). Il provvedimento di revoca è un atto amministrativo che concretizza l'esercizio di un potere discrezionale di fronte al quale gli interessati si profilano come titolari di interessi legittimi. Non è normativamente previsto un meccanismo automatico per la revoca del Revisore dell’Ente Locale; pertanto, la revoca dovrà sempre essere invocata, dimostrata, contestata all’interessato e pronunciata dal Consiglio comunale.
Infine, di seguito riportiamo le cause di cessazione dall'incarico stabilite dall’art. 235, comma 3, del Tuel, il quale dispone che il revisore cessa dall'incarico nei seguenti casi:
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“a) scadenza del mandato;
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b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'Ente;
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c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'Ente”.